Cassazione Civile, Ordinanza n. 33062/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiari assegno)
La controversia
Alcuni soggetti avevano agito in giudizio lamentando che un assegno bancario da loro inviato alla società destinataria fosse stato trafugato, contraffatto e poi incassato presso un ufficio postale da una terza persona; assumevano che, con l'ordinaria diligenza, il dipendente addetto e il direttore dell'ufficio postale avrebbero potuto riconoscere la macroscopica falsificazione. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti della presentatrice del titolo e del direttore dell'ufficio postale; quest'ultimo aveva proposto appello, respinto dalla corte territoriale perché l'assegno non risultava prodotto in appello e, quindi, non era possibile verificare la fondatezza delle censure sulla riconoscibilità della contraffazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. e erronea valutazione di atti e documenti; ha sostenuto che la questione della legittimazione passiva del direttore doveva essere esaminata, che la corte d'appello avrebbe dovuto disporre ricerche del documento o acquisire copia dagli atti penali e che, comunque, poteva utilizzare la fotocopia dell'assegno già prodotta in primo grado, la cui conformità all'originale non era stata contestata. Ha anche sostenuto che, esaminando la copia, sarebbe emersa la palese contraffazione del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuova, quindi non scrutinabile, la censura sulla legittimazione passiva del direttore dell'ufficio postale, perché la questione non risultava riproposta in appello. Quanto al resto, ha qualificato la doglianza come denuncia di un errore di fatto revocatorio: il ricorrente non contestava l'iter logico-giuridico della sentenza, ma sosteneva che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto non presente agli atti un documento che in realtà era stato prodotto. Un simile errore, se di fatto e non oggetto di contrasto tra le parti sulla rituale produzione, va fatto valere con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 4, c.p.c.
La censura era formalmente proposta come violazione processuale, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, mirava a denunciare un errore di fatto e una questione nuova.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché la questione era nuova o perché verteva su un errore revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'erronea percezione della presenza in atti di un documento, quando non vi sia contrasto sulla rituale produzione, integra errore di fatto revocatorio deducibile solo con revocazione.
art. 2919 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia della fotocopia dell'assegno; la Corte non ha fondato la decisione su tale norma, reputando comunque la censura inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di una questione non trattata o non riproposta nel giudizio di appello è inammissibile se integra una questione nuova non esaminabile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- Quando la censura mira a sostenere che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto mancante in atti un documento che invece era stato ritualmente prodotto, la doglianza attiene a un errore di fatto percettivo e non a un vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c.; il rimedio è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere la correzione di un presunto errore sulla presenza materiale di un documento nel fascicolo, se la contestazione non investe la ratio decidendi giuridica ma solo la percezione del contenuto degli atti.
- La mancata produzione in appello del documento ritenuto decisivo dal giudice di merito impedisce, in linea generale, la verifica della censura sul punto, salvo che la doglianza sia veicolata con il corretto mezzo di impugnazione e nei limiti consentiti dall'ordinamento.
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