Sentenza n. 749/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento - della ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Cerignola in data 28.01.2020 e notificata in data 29.01.2020, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica-PRG-Patrimonio-Edilizia Privata ha ordinato alla Sig.ra -OMISSIS- di ripristinare lo stato dei luoghi e rimuovere due tettoie in via -OMISSIS-, a quinto piano, prive di autorizzazione; - di ogni atto preordinato e presupposto e conseguenziale, anche non conosciuto, e comunque lesivo della posizione della ricorrente e, in particolare: - della nota del Servizio Edilizia Privata n. prot. n. -OMISSIS-, datata 3.10.2019, conosciuta dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti alla pratica edilizia operato in data 31.01.2020, con la quale, in relazione all’oggetto “SCIA n. -OMISSIS- per realizzazione di giardino d’inverno immobile via -OMISSIS-”, si comunicava che non era applicabile la procedura della “Segnalazione certificata inizio lavori” e si richiedeva la presentazione di richiesta di permesso di costruire; - dell’ordinanza di Sospensione dei lavori edili n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Cerignola in data 10.01.2020, con cui si ordinava alla ricorrente di sospendere ogni attività edilizia in ordine alla realizzazione di n. 2 tettoie in legno a quinto piano in via -OMISSIS-; - del Verbale della Polizia Municipale di Cerignola n. prot.-OMISSIS-, del 2.12.2019, recante la verbalizzazione del sopralluogo effettuato in via -OMISSIS- e la sospensione dei lavori edili in corso; E per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad eseguire l’intervento edilizio in forza della SCIA alternativa a Permesso di Costruire n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di due tettoie e atti presupposti, inclusi la nota comunale sull’inidoneità della SCIA, l’ordinanza di sospensione dei lavori e il verbale della polizia municipale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione relativa a due tettoie realizzate presso la propria abitazione e gli atti presupposti, chiedendo anche l’accertamento del diritto a eseguire gli interventi in forza di una SCIA alternativa al permesso di costruire presentata ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001. Ha dedotto, tra l’altro, difetto e carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, sostenendo che le opere non ricadessero sull’area indicata dal Comune come appartenente a un diverso proprietario. Ha censurato la violazione degli artt. 23 d.P.R. n. 380/2001 e 19 l. n. 241/1990, assumendo che il Comune avrebbe dovuto adottare entro trenta giorni un ordine motivato di non effettuare l’intervento e che la nota comunale del 3 ottobre 2019, non notificata tempestivamente, non fosse idonea a produrre effetti inibitori. Ha inoltre contestato che la nota non contenesse un espresso ordine di non procedere, riguardasse soltanto il giardino d’inverno e non anche il ripostiglio e i pannelli fotovoltaici, nonché l’omessa rimozione o l’annullamento d’ufficio degli effetti della SCIA prima dell’adozione della sanzione repressiva. Nel merito ha sostenuto che gli interventi fossero qualificabili come ristrutturazione edilizia o pertinenze di modesta entità, assentibili mediante SCIA alternativa a permesso di costruire, anche in ragione delle caratteristiche dimensionali del giardino d’inverno e delle previsioni delle NTA e del regolamento edilizio comunale. Ha infine dedotto la violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, poiché il Comune avrebbe adottato l’ingiunzione senza attendere l’esame dell’istanza di accertamento di conformità presentata il 16 gennaio 2020 e senza rispettare il termine assegnato per memorie e documenti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di legittimità dell’ingiunzione e degli atti presupposti. Ha respinto l’eccezione comunale nella sua formulazione generale secondo cui la sola presentazione dell’istanza di accertamento di conformità renderebbe improcedibile il ricorso: in via ordinaria tale istanza determina soltanto un arresto temporaneo dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che può riacquistare efficacia in caso di rigetto della sanatoria. Nel caso concreto, tuttavia, dopo il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità del 22 settembre 2020, il Comune ha adottato il 1° ottobre 2020 una nuova ingiunzione di demolizione, impugnata con separato ricorso, che si è sovrapposta e ha sostituito quanto agli effetti l’originaria ingiunzione oggetto del presente giudizio. Il provvedimento impugnato ha quindi esaurito la propria efficacia e non è più idoneo a conformare il rapporto amministrativo né a procurare alla ricorrente un’utilità concreta derivante dal suo annullamento. Il TAR ha ritenuto irrilevante la prospettata esigenza di ottenere una pronuncia sul perfezionamento della SCIA, osservando che tali questioni possono essere dedotte nel separato giudizio relativo al diniego di sanatoria e alla nuova ordinanza di demolizione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e l’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, per sopravvenienze, il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dall’annullamento dell’atto impugnato.
art. 100 c.p.c.
Applicabile anche al processo amministrativo, richiede un interesse a ricorrere personale, attuale e concreto, consistente nella possibilità di ottenere un’utilità attraverso la decisione giudiziale.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, di regola, determina un arresto temporaneo dell’efficacia della precedente ordinanza repressiva; nel caso concreto, il successivo rigetto della sanatoria e l’adozione di una nuova ordinanza hanno sostituito l’atto originariamente impugnato.
art. 23 d.P.R. n. 380/2001
È stato invocato dalla ricorrente quale base della SCIA alternativa al permesso di costruire, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale per l’improcedibilità sopravvenuta.
art. 19 l. n. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri comunali di controllo sulla SCIA, ma la questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, di per sé, non rende improcedibile l’impugnazione dell’originaria ordinanza di demolizione: determina normalmente un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva, destinata a riacquistare efficacia in caso di rigetto della sanatoria.
- Quando, dopo il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, l’amministrazione adotta una nuova ordinanza di demolizione relativa al medesimo abuso, e tale atto si sovrappone e sostituisce agli effetti il precedente provvedimento impugnato, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso originario.
- L’interesse a ricorrere richiede una lesione effettiva e concreta e la possibilità di conseguire, attraverso l’annullamento dell’atto impugnato, un’utilità personale, attuale e concreta; il ricorso è improcedibile quando la pronuncia non può più arrecare alcun vantaggio sostanziale al ricorrente.
- La sopravvenuta sostituzione dell’atto sanzionatorio non consente di mantenere l’interesse alla decisione del ricorso originario al solo fine di ottenere un accertamento astratto sulla legittimità dell’intervento edilizio o sul perfezionamento della SCIA, quando tali questioni possono essere fatte valere nel giudizio autonomamente proposto contro il nuovo provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →