Cassazione Penale, Sentenza n. 4814/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spitaliere era stato sottoposto a custodia in carcere e poi agli arresti domiciliari dal 12/03/2019 al 22/12/2021 per ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa (mandamento "Porta Nuova"). La Corte d'appello di Palermo aveva riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, escludendo però la sussistenza della "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p., nonostante la ricostruzione di colloqui con il cognato detenuto contenenti riferimenti criptici, inviti alla prudenza e comunicazione di fatti relativi al mandamento. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza in Cassazione per vizio motivazionale, deducendo che i giudici della riparazione hanno errato valutando se le condotte integrassero reato invece di stabilire se quelle stesse condotte, ex ante e in rapporto alla situazione che il giudice della cautela aveva davanti, avessero concorso a determinare la privazione della libertà in termini di colpa grave; inoltre hanno motivato in modo contraddittorio ritenendo gli stessi elementi non idonei a fondare la responsabilità penale ma idonei a configurare una colpa lieve ai fini del quantum dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che i giudici della riparazione avessero errato nella valutazione della colpa grave: il giudice della riparazione deve accertare, ex ante e d'ufficio, se la condotta del richiedente abbia contribuito causalmente e prevedibilmente alla restrizione della libertà (anche in concorso con l'errore altrui), non procedendo a una verifica dei profili di responsabilità penale già oggetto di assoluzione. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio, con precisazione della necessità di motivare adeguatamente la sussistenza o meno della condizione ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento normativo per l'esclusione del diritto alla riparazione: la "colpa grave" del detenuto che abbia cagionato in modo prevedibile l'intervento dell'autorità esclude l'indennizzo. Deve essere accertata ex officio dal giudice della riparazione e valutata con riferimento all'antefatto che il giudice della cautela aveva a disposizione.
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione generale di colpa; la Corte richiama tale riferimento per precisare i parametri con cui distinguere colpa lieve, colpa sinergica e colpa grave nel contesto della riparazione per ingiusta detenzione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come base dell'impugnazione in Cassazione proposta dal Ministero; disciplina le modalità dell'impugnazione delle decisioni in materia di riparazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)
Sez. U, n. 43/1995 Sarnataro; Sez. U, n. 32383/2010 D'Ambrosio; Sez. 4, n. 34541/2016 Morlacchi; ulteriori pronunce di sez. 4 citate nel provvedimento
La giurisprudenza consolidata indica che il giudice della riparazione deve valutare ex ante se il quadro indiziario e il comportamento del ricorrente potevano apparire idonei a giustificare la misura cautelare; la verifica non deve sovrapporsi all'accertamento della responsabilità penale, ma deve accertare se una condotta colposa abbia contribuito alla privazione della libertà tale da escludere o ridurre l'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio e motivare se sussiste la "colpa grave" che esclude il diritto alla riparazione; questa valutazione è ex ante e non equivale a un nuovo giudizio di responsabilità penale.
- La presenza di comportamenti "sospetti" (colloqui criptici, inviti alla prudenza, linguaggio non verbale) può integrare, se collegata causalmente all'intervento dell'autorità, una colpa rilevante ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'indennizzo.
- Non è corretto escludere la colpa grave sulla base dell'assenza di prova penale e poi utilizzare gli stessi elementi per determinare una colpa lieve: la motivazione deve essere coerente e spiegare il salto logico.
- La distinzione tra ingiustizia sostanziale (assoluzione per insussistenza dei fatti o non imputabilità) e ingiustizia formale è rilevante: quando la domanda di riparazione è basata su assoluzione qualificata ai sensi dell'art. 314 c.p.p., il giudice deve valutare specificamente le condizioni ostative poste dalla norma.
- Se emerge un concorso colposo del detenuto nella produzione o nel perdurare della misura cautelare (anche solo in termini di influenza sull'apparenza della fondatezza degli indizi), tale concorso può ridurre o escludere l'indennizzo; la valutazione deve essere chiaramente motivata.
- In situazioni analoghe, le decisioni devono sempre riferirsi con precisione al momento temporale e allo stato conoscitivo del giudice della cautela (valutazione ex ante), non limitandosi a richiamare valutazioni successive di merito.
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