Cassazione Penale, Sentenza n. 18423/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania dell'08/12/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 15/11/2023 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per Auteri, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio pluriaggravato (metodo mafioso e motivi abietti) e detenzione/porto illegali di arma da fuoco aggravati, relativi a una sparatoria dell'08/08/2020 nel quartiere Librino. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della "chiamata in correità" resa dal collaboratore di giustizia Carmelo Liistro, sostenendo l'assenza di riscontri esterni adeguati (contestando, in particolare, l'attribuzione di valore individualizzante alla denuncia di rapina del ciclomotore presentata dall'Auteri la sera stessa della sparatoria) e deducendo che la partecipazione materiale dell'Auteri non sarebbe sufficientemente provata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catania avesse valutato correttamente, secondo i canoni di legge, sia la credibilità soggettiva del collaboratore Liistro sia l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, e avesse individuato un riscontro esterno individualizzante nella falsità della denuncia di rapina del ciclomotore utilizzato dall'Auteri, rinvenuto sul luogo della sparatoria. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato in sede di legittimità (impossibilità di rivedere la valutazione di merito sulla attendibilità delle fonti salvo manifesta illogicità o violazioni di legge) e ha ritenuto che le censure del ricorrente mirassero a ottenere una diversa valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la valutazione della chiamata in correità: il giudice deve valutare unitariamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; i riscontri esterni richiesti possono essere di qualsiasi natura purché indipendenti e individualizzanti e non necessariamente autosufficienti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di norme o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione); la Corte qui ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ha ricordato che la loro insussistenza è rilevabile in cassazione solo se sussiste violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; richiamata in relazione alla verifica della sussistenza delle esigenze che giustificano la misura
art. 416-bis cod. pen.
e successive integrazioni/aggrovamenti
Indica l'aggravante di carattere mafioso o di associazione di tipo mafioso che aggrava la fattispecie contestata, considerata dal giudice di merito nella qualificazione dei fatti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende (applicata nel caso in esame)
Massime di principio
- Una chiamata in correità resa da un collaboratore può fondare gravi indizi anche se proviene da un unico dichiarante, purché il giudice di merito valuti positivamente la credibilità soggettiva del collaboratore e riscontri oggettivi indipendenti che colleghino il fatto all'indagato
- I riscontri esterni richiesti dall'art. 192 c.p.p. non devono essere prove autosufficienti; è sufficiente che siano indipendenti e individualizzanti (per es. comportamenti del chiamato volti a depistare le indagini, come una denuncia mendace collegata a un veicolo rinvenuto sulla scena)
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato alla verifica della correttezza del diritto e della congruenza logica della motivazione; non è consentito riconsiderare i fatti o sostituirsi alla valutazione di merito sull'attendibilità delle fonti, salvo evidenti vizi di logica o violazioni normative
- Per impugnare con successo la valutazione delle chiamate in correità occorre dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme specifiche: semplici richieste di diversa valutazione probatoria risultano inammissibili
- Le doglianze sulla presunta inimicizia o motivi di interesse del collaboratore devono essere supportate da prove solide e non da mere affermazioni o documentazione insufficiente, altrimenti il giudice di merito può ritenere la spiegazione non probante
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