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Sentenza

Sentenza del 10/02/2020 n. 1231 - Comm. Trib. Prov. Catania

Società estinta - Notifica cartelle di pagamento - Liquidatore - Difetto di legittimazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di cartelle/atti impositivi al liquidatore dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Il ricorrente contestava la legittimazione passiva delle notifiche atteso che, con l'estinzione della società, il liquidatore perde il potere di rappresentanza dell'ente e non può essere considerato successore nei debiti tributari della società; al massimo può rispondere in via civilistica per la propria responsabilità connessa alla carica (art. 36 DPR 602/1973 e art. 2195 c.c.), mentre il debito tributario della società resta mero presupposto.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, una volta avvenuta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la sua estinzione, venga meno il potere di rappresentanza del liquidatore e quindi la sua legittimazione passiva in ordine agli atti impositivi notificati alla società estinta. Le notifiche effettuate al liquidatore dopo l'estinzione sono pertanto inefficaci/irregolari rispetto alla riscossione diretta del credito tributario. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità di accertare una responsabilità personale del liquidatore in sede civile o in base a specifiche norme di responsabilità (es. art. 36 DPR 602/1973 e art. 2195 c.c.), ma tale responsabilità presuppone autonomia di titolo e accertamento distinto rispetto al debito tributario della società.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina gli effetti e le modalità di riscossione e notifica; nel caso concreto è stato interpretato nel senso che la notifica di atti di riscossione non può ritenersi regolarmente diretta al liquidatore quando la società è già estinta e cancellata, perché manca la legittimazione passiva derivante dalla rappresentanza dell'ente.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4

    art. 12, comma 4 D.P.R. n. 602/1973

    Riguarda le modalità di notifica degli atti tributari; la giurisprudenza applicata nel caso evidenzia che le modalità previste per la notifica presuppongono l'esistenza dell'ente rappresentato al momento della notifica, non l'esistenza di un soggetto estinto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 36

    art. 36 D.P.R. n. 602/1973

    Prevede forme di responsabilità per i soggetti che hanno la gestione dell'ente; interpretato come fonte di responsabilità personale e autonoma del liquidatore per irregolarità nella gestione, ma non come titolo che lo renda automaticamente successore nei debiti tributari della società estinta.

  • Codice Civile, art. 2195

    Individua le imprese commerciali e le forme di responsabilità imprenditoriale; la sentenza richiama l'art. 2195 c.c. per qualificare la responsabilità del liquidatore come di natura civilistica e autonoma rispetto al debito tributario della società.

  • Giurisprudenza: Cass. ord. 23365/2019; Cass. Sez. 5, Sent. n. 29969/2019

    Cass. ord. 23365/2019; Cass. Sez. 5, Sent. n. 29969 del 19/11/2019

    Decisioni conformi che affermano il principio per cui la cancellazione dell'impresa dal Registro comporta l'interruzione del potere di rappresentanza e l'irrilevanza delle notifiche di atti impositivi dirette al liquidatore come se fosse rappresentante dell'ente estinto; eventuale responsabilità del liquidatore resta di natura autonoma e civilistica.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita del potere di rappresentanza del liquidatore: notifiche di atti tributari successive a tale cancellazione non lo legittimano come destinatario valido.
  • Il liquidatore non diventa automaticamente successore nei debiti tributari della società estinta; il credito tributario rimane nei confronti della società estinta e la riscossione richiede titoli e destinatari validi.
  • Il liquidatore può comunque essere chiamato a rispondere, ma solo per responsabilità personale o civilistica connessa alla carica (art. 36 DPR 602/1973, art. 2195 c.c.), previa autonoma verifica delle condotte che giustifichino tale responsabilità.
  • In presenza di una notifica dopo la cancellazione, il contribuente (liquidatore) può chiedere l'annullamento o l'inefficacia dell'atto per difetto di legittimazione passiva del destinatario e produrre certificato di cancellazione come prova decisiva.
  • Per l'amministrazione finanziaria: prima di notificare atti esecutivi occorre verificare lo status giuridico dell'ente nel Registro delle Imprese; in caso di società estinta è opportuno esperire accertamenti specifici e, se del caso, rivolgere l'azione verso i soggetti effettivamente responsabili secondo le norme di responsabilità personale.
  • In pratica, in situazioni analoghe verificare sempre la data di cancellazione rispetto alla data di notifica e differenziare le azioni: annullamento/inefficacia della notifica per difetto di legittimazione vs. azione civile autonoma per responsabilità del liquidatore.

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