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Sentenza

Sentenza n. 1172/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento N.-OMISSIS- datato -OMISSIS- emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e notificato in data -OMISSIS- dalla Questura di -OMISSIS--Affari Generali e Segreteria a -OMISSIS-; - nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, con riesame per il riconoscimento di promozione per merito straordinario.

Giustizia amministrativa202400561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Capo della Polizia che aveva negato la promozione per merito straordinario, riconoscendo invece l’encomio solenne

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego della promozione per merito straordinario, deducendo che l’attività svolta nell’ambito di una complessa operazione di polizia — comprendente pedinamenti notturni, analisi di una mole significativa di dati dei lettori targhe, individuazione dei veicoli utilizzati dal gruppo criminale, partecipazione all’irruzione e al successivo rinvenimento di armi e munizioni — integrasse i presupposti normativi per la promozione. Ha censurato l’insufficienza della motivazione, sostenendo che il provvedimento non avesse dato conto dei sacrifici, dei rischi e delle capacità professionali dimostrate, nonché l’eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. L’Amministrazione ha rappresentato che il Consiglio per le ricompense e la Commissione per il personale del ruolo dei Sovrintendenti avevano espresso parere contrario alla promozione, ritenendo più congruo l’encomio solenne. Il TAR ha inoltre esaminato l’eccezione relativa alla posizione della Questura, rilevando che essa aveva formulato soltanto la proposta iniziale ed era una mera articolazione del Ministero dell’Interno.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso la Questura dal giudizio, ritenendola priva di autonoma legittimazione passiva: il provvedimento impugnato era imputabile al Ministero dell’Interno e la proposta del Questore costituiva un atto endoprocedimentale. Nel merito, ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione dei meriti straordinari, trattandosi di una ricompensa derogatoria rispetto agli ordinari meccanismi di progressione in carriera, sindacabile soltanto per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore sui fatti. Tuttavia, ha ritenuto illegittimo il provvedimento per difetto di motivazione. Né il decreto né il verbale del Consiglio per le ricompense spiegavano le ragioni per cui la componente pubblica avesse ritenuto preferibile l’encomio solenne rispetto alla promozione proposta dal Questore e sostenuta dalla componente sindacale. Il mero richiamo al disaccordo tra le componenti e all’accordo sindacale descriveva il procedimento decisionale, ma non forniva la motivazione sostanziale della scelta. Anche il generico riferimento alle elevate capacità professionali, all’intuito investigativo e alla determinazione operativa non chiariva perché tali qualità non fossero sufficienti a integrare i presupposti della promozione per merito straordinario. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento del provvedimento e obbligo del Ministero di rideterminarsi entro 90 giorni, con esito aperto: l’Amministrazione potrà concedere la promozione oppure confermare il diniego e l’encomio solenne, ma dovrà indicare analiticamente le ragioni della scelta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 3, d.P.R. 335/1982

    La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

    La proposta del Questore costituisce l’atto di iniziativa del procedimento e non un provvedimento autonomamente imputabile alla Questura.

  • art. 68 d.P.R. 782/1985

    Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono: a) promozione per merito straordinario; b) encomio solenne.

    Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono distinte e non cumulabili; la scelta deve essere compiuta tenendo conto della qualifica, delle funzioni, del risultato e delle condizioni concrete dell’attività.

  • art. 69 d.P.R. 782/1985

    L’encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all’amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

    La distinzione tra encomio solenne e promozione per merito straordinario richiede una valutazione motivata della riconducibilità dei fatti concreti ai presupposti della specifica ricompensa.

  • art. 72 d.P.R. 335/1982

    La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.

    La promozione per merito straordinario presuppone risultati eccezionali e servizi straordinari, capacità eccezionali e qualità idonee all’esercizio della qualifica superiore, oppure l’esposizione a grave pericolo di vita per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

  • art. 74, comma 1, d.P.R. 782/1985

    Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario.

    Il parere obbligatorio dell’organo consultivo rileva nel procedimento, ma il suo richiamo non sostituisce l’indicazione delle ragioni sostanziali della scelta tra promozione ed encomio.

Massime di principio

  • La promozione per merito straordinario nella Polizia di Stato, in quanto deroga agli ordinari meccanismi di progressione in carriera, presuppone comportamenti che travalichino i confini dell’ordinaria attività d’istituto e la relativa valutazione è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni relative alle ricompense per merito straordinario è circoscritto all’evidente illogicità, alla manifesta irragionevolezza e all’errore sui presupposti di fatto; tale ampia discrezionalità non esonera tuttavia l’Amministrazione dall’obbligo di motivare la decisione.
  • Quando l’Amministrazione preferisce l’encomio solenne alla promozione per merito straordinario, deve esplicitare le ragioni sostanziali per cui i fatti e le qualità professionali accertati non integrano i presupposti della promozione; il mero richiamo al voto contrario della componente pubblica, al disaccordo con la componente sindacale o alle modalità di formazione del parere non è motivazione sufficiente.
  • La motivazione per relationem di un diniego di promozione per merito straordinario è insufficiente se gli atti richiamati si limitano a registrare le diverse posizioni espresse dagli organi consultivi senza spiegare le ragioni della scelta finale.
  • L’annullamento del diniego per difetto di motivazione non impone il riconoscimento della promozione: comporta la riedizione del potere entro il termine assegnato dal giudice, lasciando aperto l’esito del riesame, purché la nuova decisione sia analiticamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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