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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8362/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 14) e plurime cessioni di sostanze (art. 73 d.P.R. 309/1990, capo 17), aggravati dall'appartenenza/agevolazione al clan Mazzarella. Il ricorrente contestava la qualificazione del comportamento come partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio, sostenendo che gli elementi probatori (intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore Giuliano cl. 84) indicano invece un'attività autonoma di spaccio e non un stabile inserimento nel sodalizio; in particolare rilevava che la conversazione del 14/7/2020 e il rimprovero ricevuto provano autonomia operativa (non riconoscimento del capo) e che il collaboratore aveva affermato che il ricorrente "non è stipendiato dal clan" e si "autogestisce". Con secondo motivo lamentava violazione con riferimento all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., senza però specificare i profili di doglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e il secondo inammissibile. Quanto al primo, ha osservato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato la conclusione per cui il ricorrente, pur ritenuto estraneo al sodalizio mafioso, fosse comunque parte dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990): emergono contraddizioni fra le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore che descrivono una posizione autonoma del ricorrente (es. "bombolone" non "stipendiato dal clan"), per cui è necessaria una nuova valutazione. Il secondo motivo è inammissibile perché privo di enunciazione specifica dei motivi come richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli - sezione riesame; dispone inoltre l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama che l'associazione finalizzata allo spaccio è distinta ma compatibile con reati di associazione di stampo mafioso e che per imputare l'art. 74 è richiesta motivazione congrua sulla stabile partecipazione del singolo all'organizzazione dedita allo spaccio.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Regola le cessioni di stupefacenti; nella vicenda è contestata per plurime cessioni in capo al ricorrente (capo 17) e utilizzata come elemento indiziario rispetto al profilo associativo.

  • codice penale, art. 416-bis

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la sentenza sottolinea la necessità di coerenza tra l'attribuzione della qualità di affiliato e le dichiarazioni che indicano una posizione di autonomia rispetto al clan Mazzarella.

  • codice penale, art. 416-bis.1

    Riguarda circostanze aggravanti correlate all'associazione mafiosa; il ricorrente ha censurato la qualificazione aggravante ma senza specificare i motivi, per cui la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • codice di procedura penale, artt. 192, 273, 292

    Richiamati in relazione ai principi di valutazione della prova e dei mezzi di prova: la Corte evidenzia l'esigenza di una motivazione chiara e non contraddittoria nell'apprezzamento degli indizi e delle dichiarazioni dei collaboratori.

  • codice di procedura penale, artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c)

    Norme che regolano i ricorsi in Cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non ha specificato e argomentato le censure come richiesto dalle norme processuali.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti a seguito di decisioni di Cassazione anche quando non comportino la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio di copia dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario.

Massime di principio

  • Per qualificare la partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessaria motivazione specifica e coerente che colleghi i comportamenti individuali alla stabile struttura associativa: mera pluralità di cessioni non è sufficiente senza elementi che indichino inserimento stabile e ruoli coordinati.
  • Le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni vanno valutate nel complesso; contraddizioni tra una testimonianza che descrive autonomia del soggetto e la decisione di ritenere la sua adesione all'associazione richiedono una rinnovata e più approfondita motivazione.
  • Quando si contestano aggravanti legate all'associazione mafiosa è necessario specificare i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano tale qualificazione: censure generiche o non sviluppate risultano inammissibili in Cassazione.
  • Se il giudice del riesame non spiega adeguatamente il passaggio logico dalla prova raccolta (es. intercettazioni, dichiarazioni) alla qualificazione giuridica dell'evento, la Suprema Corte può annullare e rinviare per nuova valutazione.
  • Anche quando la decisione di annullamento non comporta immediata revoca della carcerazione, va comunque informata l'autorità dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

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