Sentenza n. 2090/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Terza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi contro la proroga della VIA-AIA e il successivo rinnovo dell’AIA relativi alla seconda linea di una centrale termoelettrica
Esito
Favorevole al resistente (stazione autorizzante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., due ricorsi riuniti contro: a) la determinazione provinciale di proroga fino al 23 agosto 2021 della validità del provvedimento di VIA-AIA rilasciato per la seconda linea di una centrale termoelettrica; b) la determinazione provinciale di rinnovo dell’AIA adottata all’esito del riesame ex art. 29-octies, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 152/2006. Il TAR aveva valorizzato la memoria del Comune del gennaio 2024, nella quale era stata rappresentata la scadenza della proroga della VIA e il conseguente venir meno del presupposto del rinnovo dell’AIA, chiedendo che la controversia fosse definita “in rito”. Il Comune ha dedotto tre motivi d’appello. Con il primo ha sostenuto che il TAR avrebbe erroneamente qualificato la propria dichiarazione come rinuncia alla decisione di merito, mentre avrebbe dovuto accertare autonomamente la sopravvenuta inutilità della decisione per effetto della scadenza dei provvedimenti impugnati. Con il secondo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento, sostenendo di averla riproposta in via subordinata, e ha riproposto i motivi di merito formulati in primo grado. Con il terzo ha censurato il preteso travisamento, da parte del TAR, della sentenza penale relativa ai fatti posti a fondamento dei vizi dedotti contro i provvedimenti autorizzativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la richiesta del Comune di definire la controversia “in rito”, formulata senza precisazioni e senza una domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti a fini risarcitori, poteva significare soltanto la rinuncia alla decisione di merito per perdita dell’interesse, essendo logicamente e giuridicamente incompatibili la richiesta di definizione in rito e la contestuale decisione nel merito. Il secondo motivo è stato respinto perché la dichiarazione di improcedibilità, in assenza di una domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, comporta l’assorbimento dei motivi di merito; le ulteriori considerazioni del TAR sul merito sono meri obiter dicta. La successiva richiesta del Comune di insistere per l’annullamento degli atti è stata ritenuta contraddittoria rispetto alla precedente richiesta di definizione in rito e comunque inidonea a imporre l’esame del merito. Il terzo motivo, attinente al merito dei ricorsi originari, è stato dichiarato assorbito; in ogni caso è stato ritenuto infondato, poiché il TAR non aveva travisato la sentenza penale, che aveva rilevato l’inesistenza della gravina e dell’area boscata poste dal Comune a fondamento delle censure. Il Comune è stato condannato alle spese del grado in favore della Provincia e della società controinteressata, liquidate complessivamente in euro 8.000, oltre accessori, da ripartire in parti eguali.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito
La norma consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, durante il giudizio, viene meno l’interesse alla decisione. Nel caso concreto, la richiesta del ricorrente di definire la controversia in rito è stata interpretata come inequivoca manifestazione della perdita dell’interesse alla decisione di merito.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La pronuncia non applica la disposizione, ma rileva che, in assenza di una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, la dichiarazione di improcedibilità non consente di esaminare i motivi di merito.
art. 73 c.p.a.
È richiamato con riferimento alle memorie conclusive depositate dal Comune, dalle quali il giudice ha desunto la richiesta di definizione del giudizio in rito.
art. 29-octies, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 152/2006
È la disposizione in base alla quale era stato avviato il riesame dell’AIA, conclusosi con il provvedimento provinciale di rinnovo impugnato; la decisione non affronta nel merito i presupposti sostanziali del riesame.
Adunanza plenaria, sentenza 27 aprile 2015, n. 5
È richiamata a sostegno del principio secondo cui, dichiarata l’improcedibilità del ricorso e mancando una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, i motivi di merito devono ritenersi assorbiti.
Massime di principio
- La richiesta del ricorrente di definire il giudizio “in rito”, formulata senza ulteriori precisazioni e senza una domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, costituisce inequivoca manifestazione della perdita dell’interesse alla decisione di merito e legittima la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La richiesta di definizione del giudizio in rito è logicamente incompatibile con la contestuale pretesa di una decisione di merito sugli stessi atti impugnati; una successiva e generica insistenza per l’annullamento non impone al giudice l’esame dei motivi di merito quando contraddice la precedente richiesta processuale.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse comporta l’assorbimento dei motivi di merito, salvo che il ricorrente abbia formulato una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini di una domanda risarcitoria.
- Le considerazioni svolte dal giudice sul merito dopo avere dichiarato l’improcedibilità del ricorso hanno natura di obiter dicta e non costituiscono la ratio decidendi della pronuncia.
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