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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti relativi alla valutazione ambientale, all’autorizzazione unica regionale per un impianto eolico di 10 aerogeneratori da 4,5 MW ciascuno e alle successive procedure di occupazione d’urgenza ed espropriazione o asservimento dei terreni, inclusi la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024, le determinazioni regionali del 25 novembre 2024 e del 23 luglio 2025, la comunicazione ai proprietari del 10 aprile 2025 e il verbale di immissione in possesso del 13 gennaio 2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il conduttore di terreni agricoli nel Comune di Grottole ha impugnato gli atti del progetto eolico limitatamente alle aree da lui condotte in affitto con contratto del 29 ottobre 2025. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento all’azienda; difetto di istruttoria e di motivazione per mancata valutazione del sacrificio imposto all’attività agricola; violazione della proporzionalità, degli artt. 41 e 44 Cost. e del diritto personale di godimento, sostenendo che non erano state esaminate soluzioni meno invasive o aree contigue non coltivate; difetto di istruttoria per non avere considerato il vincolo idrogeologico gravante sulla particella 291. Le amministrazioni hanno eccepito la nullità per mancata indicazione degli atti impugnati e delle autorità emananti, la tardività, il difetto di legittimazione e l’infondatezza; la società controinteressata ha sollevato analoghe eccezioni, evidenziando che l’autorizzazione unica era stata pubblicata nel BUR l’1 dicembre 2024, il provvedimento di occupazione d’urgenza l’1 agosto 2025, che gli avvisi erano stati notificati ai proprietari e che il ricorrente aveva stipulato il contratto di affitto solo il 29 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o irricevibile e comunque infondato. Ha ritenuto che il ricorso non contenesse l’indicazione dei provvedimenti impugnati richiesta dall’art. 44, comma 1, lett. b), c.p.a.; il successivo deposito degli atti da parte delle altre parti non ha sanato il vizio. Ha inoltre dichiarato irricevibili le impugnazioni della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 e delle determinazioni regionali del 25 novembre 2024 e del 23 luglio 2025, perché notificate oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione. La nota del 10 aprile 2025 e il verbale di immissione in possesso del 13 gennaio 2026 sono stati ritenuti tardivamente impugnati e inammissibili perché meramente esecutivi degli atti lesivi anteriori. Nel merito, il motivo sulla mancata comunicazione di avvio è infondato: le comunicazioni della procedura espropriativa sono rivolte ai proprietari, non al conduttore. Sono infondati anche i motivi sul sacrificio agricolo, sulla proporzionalità e sulle alternative localizzative, perché gli atti contestati erano anteriori al contratto di affitto e l’azienda non si era ancora insediata; inoltre, le conseguenze negative lamentate non risultavano provate. È infondato il motivo relativo al vincolo idrogeologico sulla particella 291, non essendo stato dimostrato che su di essa dovesse essere installato uno dei dieci aerogeneratori. Il TAR ha inoltre escluso l’interesse a impugnare il verbale di immissione in possesso, rilevando che al fittavolo spetta un’indennità aggiuntiva ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. 327/2001. Il ricorrente è stato condannato alle spese: 1.000 euro in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero e 1.000 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, in favore della società controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Prescindendo dall’eccezione di nullità ex art. 44, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., ai sensi del quale “il ricorso” dinanzi al Giudice Amministrativo “è nullo, se per l’inosservanza delle altre norme prescritte nell’art. 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda”, il ricorso risulta inammissibile per la violazione dell’art. 44, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., ai sensi del quale il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo “deve contenere l’indicazione del provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza” (cfr. ex multis C.d.S. Sez. III Sent. n. 1139 del 12.2.2025; C.d.S. Sez. V Sent. n. 4043 del 21.8.2017; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 3363 del 24.4.2025), inammissibilità che non può ritenersi sanata dal deposito dei provvedimenti impugnati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della controinteressata Eolico San Vito S.r.l..

    Il ricorso è inammissibile se non identifica i provvedimenti impugnati e la data della loro notificazione, comunicazione o conoscenza; il deposito successivo degli atti da parte delle controparti non sana tale omissione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Al riguardo, vanno richiamate le Sentenze TAR Basilicata 4 del 7.1.2026, n. 398 del 10.7.2026 e nn. 486 e 487 del 9.10.2024, che citano le Sentenze C.d.S. Sez. V n. 6238 del 19.9.2019 e n. 4147 del 6.7.2018, Sez. III n. 190 dell’8.1.2019 e n. 6606 del 22.11.2018, Sez. VI n. 2825 del 7.5.2014 e Sez. IV n. 4239 del 13.7.2011, 70 dell’1.2.2021, n. 558 del 12.2.2020, n. 429 dell’1.7.2020, n. 489 del 10.6.2019 e n. 569 del 26.8.2014, con le quali è stato evidenziato che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla legge, decorrente, per gli atti, di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, tenuto pure conto dell’art. 25, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006, dell’articolo unico della L.R. n. 9/1974 e dei Regolamenti attuativi, approvati con Delibere C.R. del 2.4.1984 e n. 747 del 9.11.1992, i quali statuiscono che tutti gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione Basilicata devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regionale (cfr. pure l’art. 14, comma 2, lett. s, L.R. n. 12/1996).

    Per gli atti per i quali non è prevista la notificazione individuale, il termine decadenziale per il ricorso decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione quando la pubblicazione è prevista dalla legge o in base alla legge.

  • artt. 3, comma 2, 16, comma 9, e 17, comma 2, d.P.R. 327/2001

    Va rilevata, infatti, l’infondatezza: -del primo motivo di impugnazione, relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto gli artt. 3, comma 2, 16, comma 9, e 17, comma 2, DPR n. 32/2001 statuiscono che tutte le comunicazioni dei procedimenti espropriativi vanno effettuate esclusivamente nei confronti dei proprietari;

    Nella procedura espropriativa le comunicazioni di avvio e gli altri avvisi previsti dalle disposizioni richiamate sono indirizzati ai proprietari risultanti come tali, non al conduttore del fondo.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 327/2001

    Inoltre, il ricorrente non ha interesse ad impugnare il verbale di immissione in possesso del 13.1.2026, in quanto, poiché tale atto risulta finalizzato alla liquidazione dell’indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 42, comma 1, DPR n. 327/2001 spetta al “fittavolo” un’indennità di espropriazione aggiuntiva.

    Il fittavolo ha diritto a un’indennità aggiuntiva nell’ambito dell’espropriazione; nella fattispecie, tale tutela ha contribuito a escludere l’interesse del conduttore a impugnare il verbale di immissione in possesso finalizzato alla liquidazione dell’indennità.

  • art. 60 c.p.a.

    Nella Camera di Consiglio del 23.9.2026, dopo che il difensore della parte ricorrente ha depositato le Sentenze Corte Costituzionale n. 127 del 16.7.2026, C.d.S. Sez. IV n. 1986 dell’11.3.2026, n. 7447 del 22.9.2025, n. 646 del 28.1.2025 e n. 7978 del 14.9.2022, C.d.S. Sez. VII n. 10334 del 29.12.2025 e C.d.S. Sez. VI n. 4156 del 19.6.2019, previo preavviso alle parti ex art. 60 c.p.a., che nulla hanno eccepito al riguardo, il ricorso è passato in decisione.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata dopo il preavviso alle parti in camera di consiglio, senza che fossero formulate obiezioni.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale deve indicare i provvedimenti impugnati e la data della loro notificazione, comunicazione o conoscenza; l’omissione non è sanata dal deposito degli atti da parte delle amministrazioni o dei controinteressati.
  • Per gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione e per i quali non è richiesta la notificazione individuale, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dalla legge.
  • Nella procedura espropriativa le comunicazioni previste dalla legge sono effettuate nei confronti dei proprietari; il conduttore che abbia acquisito la disponibilità del fondo dopo l’adozione degli atti non può fondare su tale mancata comunicazione la loro illegittimità.
  • La contestazione di atti meramente esecutivi non consente di riaprire il termine per impugnare i provvedimenti presupposti divenuti inoppugnabili.
  • Il conduttore che contesta la localizzazione di un’opera sui terreni da lui condotti deve dimostrare l’effettiva incidenza delle opere sulle specifiche particelle e il pregiudizio dedotto; la mera allegazione di un vincolo gravante su una particella non basta se non è provato che l’opera vi insista.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDecreto di esproprio e procedimentoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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