Cassazione Penale, Sentenza n. 6588/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili gli appelli avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino del 16/05/2023. Il motivo principale era la presunta violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.: i difensori sostenevano che l'elezione o dichiarazione di domicilio risultava dall'intestazione degli atti o era già indicata (Ungureanu era domiciliato presso lo studio del difensore; Bonciu e Stoica erano ristretti e rientravano in particolari condizioni di ingresso in Italia), per cui non fosse necessario depositare separatamente l'atto di elezione di domicilio contestualmente all'atto di appello. Con motivi aggiunti si sosteneva inoltre che l'art. 581, comma 1-ter non si applicherebbe agli appellanti detenuti.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. imponga il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione; un richiamo o la presenza dell'indicazione in altre parti dell'atto non sono equivalenti. Ha inoltre escluso che l'obbligo non si applichi agli imputati sottoposti agli arresti domiciliari: l'eccezione segnalata dalla giurisprudenza riguarda il detenuto in carcere, non chi è ristretto in luogo diverso dall'istituto penitenziario. Di conseguenza la corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità degli appelli e la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio deve avvenire materialmente e contestualmente all'atto di impugnazione; non è sufficiente un richiamo o l'indicazione in altra parte dell'atto. L'inadempimento comporta inammissibilità dell'appello.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata quale causa di inammissibilità richiamata nella pronuncia impugnata; indica uno dei motivi per cui un appello può essere dichiarato inammissibile.
art. 157 cod. proc. pen.
Regole di notificazione dell'atto all'imputato detenuto in luogo diverso dall'istituto penitenziario; la corte ha ritenuto che tali regole non derogano all'obbligo di cui all'art. 581, comma 1-ter.
art. 156, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla disciplina delle notificazioni alla prima notificazione dell'imputato non detenuto; il coordinamento con la disciplina delle notifiche non elimina l'obbligo di deposito previsto dall'art. 581.
art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
Men- zionata nella sentenza come riferimento alle informazioni/avvertimenti che possono essere rilevanti nello stato di detenzione, ma non idonea a esonerare dall'adempimento sostanziale richiesto dall'art. 581.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33
Atto normativo di riforma che ha introdotto l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter; la modifica mira a rendere più rigorosa e personale la partecipazione della parte privata alla fase impugnatoria.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere materialmente depositata contestualmente all'atto d'appello: la sua mera indicazione nell'intestazione o il richiamo a precedenti atti non sono sufficienti.
- L'omesso deposito della dichiarazione/elezione di domicilio, nei casi previsti dall'art. 581, comma 1-ter, comporta l'inammissibilità dell'appello e la condanna alle spese processuali.
- L'obbligo di cui all'art. 581, comma 1-ter, si applica anche all'appellante sottoposto agli arresti domiciliari; l'eccezione giurisprudenziale riguarda solo il detenuto all'interno di un istituto penitenziario.
- Per evitare rischi, è buona prassi che il difensore depositi espressamente, e come atto separato se necessario, la dichiarazione/elezione di domicilio a firma del difensend o dell'interessato, con indicazione chiara del luogo per la notificazione.
- In caso di cambiamento dello stato detentivo dopo il deposito dell'atto d'impugnazione, l'assenza della dichiarazione formale al momento del deposito può comunque determinare l'inammissibilità: conviene quindi adempiere sempre all'obbligo formale.
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