Sentenza n. 2270/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 21 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso deduceva, in sostanza, la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, pari a quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento poiché il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato ritenuto congruo in ragione del rilevantissimo numero di richieste analoghe. Il Ministero dovrà valutare specificamente il percorso di studi svolto all’estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. In tale valutazione dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l’equipollenza dell’attestato e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Richiede la valutazione della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro e consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’adozione di eventuali misure compensative quando la formazione o la qualifica estera non risultino integralmente equivalenti.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ferma la competenza ministeriale alla conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; la scadenza del termine senza decisione integra silenzio-inadempimento.
- Nel valutare una qualifica professionale estera, l’autorità competente deve esaminare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- Qualora la formazione estera non sia integralmente equivalente a quella richiesta nello Stato ospitante, l’autorità deve valutare l’eventuale adozione di misure compensative idonee e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine giudiziale congruo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, per un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia.
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