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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20510/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/08/2021 che aveva applicato la disciplina della continuazione tra la sentenza del 11/09/2019 e i decreti penali del 09/11/2016 e del 31/03/2017; il ricorrente deduceva violazione di legge per aver il giudice dell'esecuzione quantificato aumenti per continuazione con pena detentiva per due reati-satellite nonostante i decreti penali avessero inflitto pena pecuniaria o pena sostituita con pecuniaria, con conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto illegittimo l'aumento applicato dal giudice dell'esecuzione con riguardo al decreto penale del 09/11/2016, perché il giudice della cognizione aveva inflitto solo pena pecuniaria (applicando l'attenuante di lieve entità) e l'art. 671, comma 2 c.p.p., come interpretato dalle Sezioni Unite, impedisce al giudice dell'esecuzione di quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente a quell'aumento e rideterminato la pena complessiva in 4 mesi e 14 giorni di reclusione e euro 500 di ammenda. Quanto all'aumento relativo al decreto penale del 31/03/2017, la Corte lo ha ritenuto corretto perché il giudice della cognizione aveva inflitto pena congiunta (3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda) e il giudice dell'esecuzione ha aumentato per moltiplicazione la sola pena detentiva, come previsto dalla giurisprudenza consolidata.

Norme richiamate

  • art. 671, comma 2, cod. proc. pen.

    "quando applica la disciplina del concorso formale o del reato continuato, il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto"

    impone un limite non solo al risultato finale ma anche agli aumenti intermedi: il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 (comma 3, secondo periodo)

    prevede un'attenuante speciale che può comportare la punibilità con sola pena pecuniaria per il fatto lieve; la sua applicazione dal giudice della cognizione può determinare che il satellite sia punito solo con ammenda

  • art. 135 cod. pen.

    criteri per il ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria quando il giudice della cognizione converte o quantifica in termini equivalenti tra pena detentiva e pena pecuniaria

  • Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    principio secondo cui il limite dell'art. 671, comma 2, c.p.p. deve operare anche nei passaggi intermedi del calcolo del cumulo/continuazione, impedendo aumenti per i satellite superiori a quelli fissati in sede di cognizione

  • Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)

    differenzia il trattamento a seconda che il satellite sia stato punito con sola pena pecuniaria (serve il ragguaglio secondo art. 135 c.p.) o con pena congiunta (va aumentata per moltiplicazione la sola componente detentiva)

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena per effetto della continuazione, non può applicare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione (limite sia finale sia nei singoli incrementi).
  • Se il reato-satellite è stato sanzionato in sede di cognizione con sola pena pecuniaria per effetto di un'attenuante, il giudice dell'esecuzione non può convertirlo in pena detentiva aumentativa: deve mantenere la soluzione più favorevole o, se necessario, ragguagliare secondo i criteri dell'art. 135 c.p.
  • Se il reato-satellite è stato punito con pena congiunta (detentiva e pecuniaria), nel calcolo della continuazione il giudice dell'esecuzione aumenta per moltiplicazione la sola componente detentiva della specie più grave, come indicato dalla giurisprudenza.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione quando è possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.
  • In situazioni analoghe conviene verificare sempre quale tipo di pena (pecuniaria, detentiva, o congiunta) sia stata effettivamente inflitta dal giudice della cognizione per ciascun titolo prima di calcolare aumenti per continuazione.

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