Sentenza n. 11061/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento 1. della comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio di cancellazione degli indirizzi PEC non validi, del 20/07/2016, per quanto di interesse e limitatamente alla posizione di DM S.r.l., conosciuta in data 28/06/2024 ; 2. della richiesta da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al Giudice del Registro di decretare la cancellazione dei domicili digitali non più validi, del 13/09/2016, per quanto di interesse e limitatamente alla posizione di DM S.r.l., conosciuta in data 28/06/2024; 3. del decreto n. 7338/2016 del 30/09/2016, R.G. N. 14545/2016, con cui il Giudice del Registro delle Imprese ha disposto la cancellazione d’ufficio del domicilio digitale della Società DM S.r.l.: dm@gigapec.it, conosciuto in data 28 giugno 2024; 4. della comunicazione contenente il provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese di Roma rg n. 14545/2016 del 04/10/2016 accoglimento n. 7338/2016 depositato in cancelleria il 13 settembre 2016, conosciuta in data 28/06/2024; 5. della comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio di attribuzione del domicilio digitale del 27/02/2023, n. prot. 0044355/U, conosciuta in data 28/06/2024; 6. di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti; nonché per la condanna - dell’Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla cancellazione d’ufficio del precedente domicilio digitale della società, alla richiesta al Giudice del Registro e all’avvio del procedimento di attribuzione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale
Esito
Favorevole al resistente (camera di commercio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione degli indirizzi PEC non validi, la richiesta della Camera di Commercio al Giudice del Registro, il decreto del Giudice del Registro delle Imprese che aveva disposto la cancellazione d’ufficio del domicilio digitale, la relativa comunicazione e la comunicazione di avvio del procedimento di attribuzione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dagli atti impugnati. La Camera di Commercio ha eccepito la tardività del ricorso, il difetto di giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del decreto del Giudice del Registro e, nel merito, l’infondatezza delle domande. La ricorrente ha dichiarato di avere acquisito conoscenza della vicenda e dell’attribuzione d’ufficio del nuovo domicilio digitale il 6 aprile 2024; il ricorso è stato notificato il 24 settembre 2024. Nel corso dell’udienza il TAR ha inoltre sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della tardività della domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. Ha ritenuto tardiva l’impugnazione degli atti amministrativi, poiché la stessa ricorrente aveva indicato il 6 aprile 2024 quale data di conoscenza della vicenda e della portata lesiva degli atti, mentre il ricorso era stato notificato il 24 settembre 2024, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha precisato che la piena conoscenza, idonea a far decorrere il termine, richiede la consapevolezza dell’esistenza dell’atto e della sua portata lesiva e non necessariamente la conoscenza integrale di ogni suo profilo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti per ulteriori vizi conosciuti successivamente. Ha altresì ritenuto tardiva la domanda risarcitoria, perché proposta oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a., decorrente dalla conoscenza del provvedimento dal quale il danno deriverebbe; il termine era scaduto il 5 settembre 2024. Quanto all’impugnazione del decreto del Giudice del Registro delle Imprese, il TAR ha declinato la giurisdizione amministrativa, rilevando che l’art. 2192 c.c. devolve al Tribunale ordinario da cui dipende l’Ufficio del Registro la cognizione dei ricorsi contro tale decreto. Ha ammesso la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e ha condannato la ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell’atto, intesa come consapevolezza della sua esistenza e della portata lesiva; nel caso concreto il termine è decorso dal 6 aprile 2024.
art. 30, comma 3, c.p.a.
entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo
La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni; quando il danno deriva direttamente dal provvedimento, il termine decorre dalla sua conoscenza.
art. 2192 c.c.
Il ricorso contro il decreto del Giudice del Registro deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario da cui dipende l’Ufficio del Registro, con esclusione della giurisdizione amministrativa.
art. 11 c.p.a.
La domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo la disciplina della traslatio iudicii.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione, assicurando il contraddittorio; nel caso concreto è stata prospettata la tardività della domanda risarcitoria.
Massime di principio
- La piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, si realizza quando il destinatario conosce l’esistenza del provvedimento e gli elementi essenziali della sua portata lesiva, anche se non ne conosce integralmente ogni profilo; gli ulteriori vizi conosciuti successivamente possono essere dedotti con motivi aggiunti.
- Quando il danno deriva direttamente da un provvedimento amministrativo, l’azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro centoventi giorni dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
- Le controversie contro i decreti del Giudice del Registro delle Imprese sono devolute al giudice ordinario individuato dall’art. 2192 c.c.; il giudice amministrativo deve declinare la giurisdizione, salva la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione secondo l’art. 11 c.p.a.
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