Ordinanza n. 1205/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024, pubblicato in pari data sul portale InPa, recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d. D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo della ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità della ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 06.05.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez PA la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14 e per la conseguente condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da BRUNI MARIELLA il 12\06\2024 per l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica: - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da BRUNI MARIELLA il 24\10\2024 per l’annullamento e/o la riforma: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da BRUNI MARIELLA il 20\01\2026 per l’annullamento e/o la riforma: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta e atti conseguenti della procedura per l'accesso al corso intensivo di formazione e per l'inserimento nella graduatoria nazionale di merito del concorso per dirigenti scolastici, comprese le successive rettifiche della graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del 6 maggio 2024 per l'accesso al corso intensivo di formazione previsto dalla normativa speciale sul reclutamento dei dirigenti scolastici, contestando il punteggio di 59/100, il giudizio di inidoneità, i quesiti e le relative risposte, la validazione degli stessi, le modalità organizzative e informatiche della prova, nonché gli atti di approvazione e rettifica degli esiti. Ha inoltre impugnato l'elenco degli ammessi al corso, la graduatoria nazionale di merito e le successive rettifiche, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare al corso e la condanna delle amministrazioni all'ammissione. Poiché il ricorso e i motivi aggiunti erano diretti anche contro graduatorie con un elevatissimo numero di candidati potenzialmente controinteressati, il Tribunale ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla prova, ai quesiti, al punteggio, agli algoritmi, agli elenchi e alle graduatorie. Considerato l'elevatissimo numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pubblicare sul proprio sito istituzionale il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, l'ordinanza e gli avvisi contenenti le informazioni prescritte. Ha imposto l'esecuzione degli adempimenti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e il deposito della relativa prova entro i successivi dieci giorni, avvertendo che l'inosservanza comporterà l'improcedibilità del gravame. La causa è stata rinviata per la trattazione all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
La disposizione impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per autorizzare la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore base normativa della notificazione per pubblici proclami.
art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Individua la disciplina legislativa del corso intensivo di formazione e della procedura di inserimento nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici.
d.m. 8 giugno 2023, n. 107
Attua la disciplina della procedura selettiva e del corso intensivo di formazione.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su graduatorie o procedure selettive nelle quali sono inseriti numerosi soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami qualora il numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi rendano eccezionalmente gravosa la notificazione individuale.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve specificare i contenuti essenziali dell'avviso, tra cui l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'individuazione dei controinteressati, le modalità di seguire il processo e il testo integrale degli atti introduttivi e dell'ordinanza.
- Quando il giudice prescrive la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, il termine assegnato per gli adempimenti e quello successivo per il deposito della prova della pubblicazione possono essere qualificati come perentori, con espressa previsione dell'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati è funzionale alla validità del giudizio e deve essere eseguito prima della trattazione del merito della controversia.
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