Cassazione Civile, Ordinanza n. 19471/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria definito con sentenza della Corte d’Appello che aveva sciolto la comunione tra più fratelli secondo un progetto divisionale predisposto da CTU e prevedente il previo frazionamento catastale di alcuni terreni. Dopo la sentenza, alcune coeredi avevano incaricato un professionista di eseguire il frazionamento e avevano poi trascritto la sentenza di divisione. Un coerede aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo di dichiarare illegittimi sia il frazionamento sia la conseguente trascrizione, sostenendo che il frazionamento non poteva essere eseguito senza il consenso di tutti i condividenti e, comunque, prima del passaggio in giudicato della sentenza divisionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva invece riformato, ritenendo che l’espressione "a cura delle parti" dovesse intendersi riferita alle parti interessate al frazionamento, che il consenso del coerede dissenziente non fosse necessario perché il bene frazionato non incideva sulla sua quota, e che la trascrizione fosse legittima anche prima del giudicato, in base alla disciplina codicistica sulla trascrizione delle sentenze. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 832 c.c. e nullità del frazionamento per impossibilità di disporre dei beni prima del giudicato e senza consenso unanime; 2) violazione dell’art. 2643 n. 1 c.c. e nullità della trascrizione perché fondata su un frazionamento illegittimo; 3) violazione dell’art. 1105, comma 4, c.c. per mancata nomina di un rappresentante comune; 4) violazione dell’art. 612 c.p.c. per mancato ricorso al procedimento esecutivo. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i primi, secondi e quarti motivi e inammissibile il terzo perché nuovo in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che non esiste una preclusione normativa al frazionamento necessario alla trascrizione della sentenza di divisione in assenza dell’assenso di tutti gli interessati, specie quando il frazionamento sia eseguito in conformità al progetto divisionale approvato dal giudice; ha inoltre confermato la legittimità della trascrizione della sentenza di divisione anche prima del passaggio in giudicato, poiché il giudicato è richiesto solo per la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni e non per la mera trascrizione o annotazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando dedotta nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché il frazionamento era già previsto dal progetto divisionale e comunque eseguito conformemente alla sentenza di divisione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 832 c.c.
non consente di ricavare un divieto di frazionamento senza il consenso unanime dei condividenti quando l’operazione sia imposta/disciplinata da un provvedimento giudiziale e riguardi beni in comunione, senza incidere sulla quota del dissenziente.
art. 2643 n. 1 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità della trascrizione, ma la Corte ha ritenuto infondato il presupposto dell’illegittimità del frazionamento.
artt. 2652, 2653, 2655 e 2657 c.c.
dalla disciplina complessiva emerge che il passaggio in giudicato della sentenza è necessario solo per la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, non per la mera trascrizione o annotazione della sentenza.
art. 1105, comma 4, c.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione della necessità di un rappresentante comune non risultava trattata nei gradi di merito ed era introdotta per la prima volta in cassazione.
art. 612 c.p.c.
la doglianza è stata respinta perché, nel caso concreto, il frazionamento era già stato predisposto nel progetto divisionale ed eseguito conformemente alla sentenza, rendendo non decisivo il mancato ricorso al giudice dell’esecuzione.
art. 702-bis c.p.c.
indicato come base del ricorso introduttivo davanti al Tribunale, senza specifiche elaborazioni interpretative della Corte di cassazione.
art. 404 c.p.c.
richiamato solo per descrivere l’opposizione di terzo proposta da una delle parti nel giudizio presupposto, con pendenza di rinvio su un profilo specifico.
art. 366 c.p.c.
usato per affermare che, per il motivo nuovo, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare dove e quando la questione era stata sollevata nei gradi di merito.
art. 378 c.p.c.
citato per le memorie illustrative, con correzione della Corte al riferimento più pertinente all’art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come norma corretta per le memorie illustrative depositate prima dell’adunanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, il frazionamento catastale necessario all’attuazione del progetto divisionale può essere eseguito anche senza il consenso unanime di tutti i condividenti quando il giudice abbia già individuato il progetto divisionale e l’operazione non incida sulla quota del dissenziente.
- L’inciso della sentenza di divisione che preveda che il frazionamento avvenga "a cura delle parti" può essere interpretato, in funzione del contesto e degli interessi coinvolti, come riferito alle sole parti concretamente interessate all’operazione.
- La trascrizione della sentenza di divisione non richiede il passaggio in giudicato della decisione; il giudicato è necessario, invece, per la cancellazione di preesistenti iscrizioni o trascrizioni.
- In cassazione non sono ammissibili censure fondate su questioni nuove, se il ricorrente non indica specificamente dove e quando tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
- Quando il frazionamento risulti conforme al progetto divisionale approvato e non vi sia contestazione sulla sua corrispondenza al contenuto della sentenza, il mancato ricorso al procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. non assume rilievo decisivo.
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