Cassazione Penale, Sentenza n. 22866/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto contro la sentenza della Corte di Cassazione n. 36278/2025 che aveva rigettato i ricorsi avverso la sentenza di appello. I ricorrenti contestavano in particolare: 1) la mancata declaratoria della prescrizione dei reati per effetto di un errato computo dei periodi di sospensione; 2) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare (danno patrimoniale di rilevante gravità) che, secondo i ricorrenti, non sarebbe stata contestata né motivata rispetto ai capi di imputazione effettivamente sanzionati; 3) l'illegittima "integrazione" operata dalla Corte d'appello nel calcolo della pena (e la presunta reformatio in peius). I ricorrenti sostenevano che la Corte di cassazione aveva errato nella percezione dei fatti e nella lettura del capo di imputazione, con conseguente pregiudizio sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che non sussista errore di fatto rimesso al rimedio di cui all'art. 625-bis perché le questioni dedotte implicano valutazioni di diritto e di merito non sindacabili con il rimedio straordinario. In particolare: 1) l'aggravante di cui all'art. 219 l.f. era regolarmente contestata nel capo 8 dell'imputazione (estesa alle ipotesi indicate) e la Corte ha compiuto una valutazione di merito sulla sua applicabilità, non una svista percettiva; 2) la Corte d'appello poteva, nell'esercizio della piena cognizione, esplicitare il calcolo della pena mancato in primo grado senza configurare reformatio in peius; 3) la questione della prescrizione non è stata ritenuta il risultato di una pura svista della Corte di cassazione ma di valutazioni non rimediabili con art. 625-bis. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Istituisce il ricorso straordinario per "errore di fatto" contro decisioni della Corte di cassazione; è ammissibile solo se l'errore è una svista o un equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio, e non quando la questione implichi valutazioni giuridiche o di merito
art. 219, primo comma, legge fallimentare
Prevede l'aggravante per il reato fallimentare quando il danno patrimoniale è di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante fosse contenuta nel capo 8 dell'imputazione e correttamente valutata dai giudici di merito
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze, attenuanti/accrescimento). I ricorrenti hanno sostenuto che la pena fosse stata calcolata secondo i criteri di questo articolo e non per effetto dell'aggravante, ma la Corte ha ritenuto trattarsi di valutazioni di merito non idonee a fondare l'errore di fatto
art. 606, comma 3, c.p.p.
Prevede l'inammissibilità di alcuni motivi di impugnazione in cassazione per mancanza di specificità: la Corte ha osservato che alcune censure erano potenzialmente inammissibili, ma le ha comunque esaminate nel merito quando rilevante
art. 604 c.p.p.
Regole tassative circa i casi in cui l'appello determina la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione; la Corte ha richiamato il precedente che autorizza il giudice d'appello a integrare la motivazione mancante esercitando la piena cognizione
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi evidenti (svista o equivoco) relativi agli atti interni del giudizio di cassazione; non è lo strumento per riesaminare valutazioni di fatto o questioni giuridiche complesse.
- Se l'aggravante è indicata globalmente nel capo di imputazione che non è suddiviso in sotto-capitoli autonomi, la sua contestazione può estendersi alle diverse ipotesi ivi comprese: verificare sempre la struttura formale del capo di imputazione.
- La Corte d'appello, nell'esercizio della piena cognizione, può integrare o specificare la motivazione mancante del giudice di primo grado e ricostruire il calcolo della pena senza configurare automaticamente reformatio in peius, purché non peggiori la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza impugnata.
- La doglianza sulla prescrizione va formulata con precisione e deve dimostrare che la statuizione sulla prescrizione derivi esclusivamente da una svista percettiva della Corte; se la questione richiede valutazioni giuridiche o ricostruzioni complesse dei periodi di sospensione, il rimedio straordinario per errore di fatto non è appropriato.
- Le censure relative a carenze motivazionali o all'estensione di circostanze aggravanti sono spesso questioni di apprezzamento e motivazione che la cassazione valuta sul piano giuridico: per conservare la possibilità del riesame, proporre i motivi nei gradi ordinari quando possibile.
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