Cassazione Penale, Sentenza n. 20162/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unicredit chiedeva l'accertamento e l'ammissione del proprio credito ipotecario di €58.374,34 con riconoscimento della buona fede, nei confronti del bene confiscato a Luigi Di Spirito e gravato da ipoteca a favore della terza intestataria Olena Teslenko. Il Tribunale di Napoli, applicando la normativa "ponte" (legge 24/12/2012, n. 228 con rinvio all'art. 52 del d.lgs. 159/2011), ha qualificato la procedura come incidente di esecuzione e ha rigettato la domanda ritenendo insoddisfatto l'onere probatorio della banca in ordine alla buona fede e alla diligenza nella concessione del mutuo. Il Tribunale ha rilevato incongruenze documentali (in particolare sullo stato civile e sul profilo reddituale della Teslenko) emerse anche nella procedura di prevenzione e ne ha tratto la conclusione della mancata verifica e diligenza dell'istituto di credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo esame. La Cassazione ha censurato il Tribunale per non avere preliminarmente valutato la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (onere che, se provato, esclude la verifica della buona fede), avendo invece proceduto quasi esclusivamente sull'accertamento della buona fede e delle presunte mancanze dell'operato bancario. Inoltre la Corte ha rilevato carenze motivazionali: il giudice di merito non ha considerato il rilevante scarto temporale tra la data di erogazione del mutuo (6 maggio 2008) e la proposizione della misura di prevenzione (1 settembre 2011) e non ha valutato se la pericolosità del proposto fosse all'epoca manifestamente conoscibile (elemento che incide sulla presunzione di strumentalità). Pertanto la decisione è stata annullata e la questione rimandata al giudice di rinvio per riesame secondo i criteri indicati dalla Corte.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52
la confisca non pregiudica il diritto di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni (...) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità
La Corte ricorda che il primo accertamento da compiere è sulla strumentalità del credito: solo se sussiste la strumentalità scatta l'onere per il creditore di dimostrare l'ignoranza in buona fede; l'art. 52 è stato applicato, per la materia, nella versione vigente al tempo disciplinato dalla legge-ponte.
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (commi 194-205, in particolare commi 198-200)
normativa ponte che estende l'art. 58 del d.lgs. n. 159/2011 e rinvia all'art. 52 per le procedure antecedenti al d.lgs. 159/2011
La legge n. 228 è stata qualificata come legge-ponte ed è stata correttamente applicata dal Tribunale per individuare la disciplina procedurale; però la Cassazione puntualizza che il rinvio operativo all'art. 52 deve essere interpretato come recettizio rispetto alla versione dell'art. 52 vigente all'epoca.
legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 20 (modifica art. 52 d.lgs. 159/2011)
La Corte segnala la modifica normativa che ha reso più restrittiva la tutela del terzo creditore (ora la buona fede deve essere sempre dimostrata unitamente alla non strumentalità), ma afferma che il rinvio operato dalla legge-ponte è 'statico' e si applica nella versione richiamata dalla legge-ponte, non alle modifiche successive.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 58
Riceve applicazione per via del rinvio operato dalla legge n. 228/2012: disciplina le modalità dell'accertamento e dell'ammissione del credito da parte del giudice dell'esecuzione nelle procedure di prevenzione.
codice di procedura penale, art. 666 (commi richiamati)
La legge n. 228 rinvia alle forme processuali previste per l'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.; la Cassazione conferma che il processo deve svolgersi secondo le forme e garanzie previste da tali commi.
codice di procedura penale, art. 606 (lett. b) ed e))
Riferimento ai motivi di ricorso per cassazione utilizzati (vizi di motivazione e logica); la Corte afferma l'ammissibilità del ricorso anche per motivi di motivazione nel contesto dell'incidente di esecuzione.
legge 31 maggio 1965, n. 575
Normativa previgente richiamata dal Tribunale per l'estraneità del d.lgs. 159/2011 per i fatti anteriori; la Cassazione conferma che per le misure disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 si applica la legge-ponte e il relativo rinvio all'art. 52.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'ammissione di un credito ipotecario su bene confiscato il primo accertamento obbligatorio è se il credito sia strumentale all'attività illecita: solo dopo tale accertamento, se sussiste la strumentalità, incombe al creditore l'onere di provare la propria buona fede.
- Se il credito non risulta strumentale rispetto all'attività illecita, la confisca non può pregiudicare il diritto di credito anteriore, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo (buona o cattiva fede) del creditore.
- La prova della buona fede del creditore richiede, se necessario, la dimostrazione di adeguata diligenza nella concessione del credito; tuttavia la mancata diligenza non è automatica causa di esclusione se prima non è dimostrata la strumentalità.
- Il fattore temporale è cruciale: se al momento dell'erogazione del credito la pericolosità del soggetto era manifesta e percepibile, può formarsi una presunzione semplice di strumentalità; se non era percepibile, occorre una dimostrazione più solida della strumentalità.
- Documenti emersi successivamente all'istruttoria originaria (ad es. acquisiti nella procedura di prevenzione anni dopo il mutuo) non possono automaticamente retroagire per imputare mala fede al creditore al momento dell'erogazione senza una motivazione che colleghi tali elementi alla strumentalità del credito.
- Il giudice di merito deve motivare distintamente e in modo analitico sia sulla strumentalità del credito sia, se questa è accertata, sulla mancata dimostrazione della buona fede e della diligenza del creditore; la confusione tra questi profili determina vizio di motivazione e possibile annullamento.
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