Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a Francesco Candela, gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 110, 56, 610 e 416‑bis.1 c.p. (capo 1). Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p., sostenendo che il compendio probatorio non dimostrava contegno minaccioso assimilabile ad un soggetto affiliato al clan; 2) violazione degli artt. 274 lett. c) e 292 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, deducendo la occasionalità della condotta, la sua anteriorità (tre anni prima) e l'assenza di precedenti per mafia, nonché l'inadeguatezza della misura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p., comma 1, lett. d). In particolare il ricorrente ha comunicato la rinuncia all'impugnazione (memoria del 26/04/2022) in ragione della intervenuta revoca della misura cautelare; la Corte ha ritenuto valida, formale e recepibile la dichiarazione di rinuncia e ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, avendo la mancanza di interesse sopravvenuto (giurisprudenza e principio costituzionale richiamati).
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 c.p.
Norma richiamata in relazione all'aggravante contestata: la Corte prende atto che l'impugnazione mirava a contestare il riconoscimento di una condotta assimilabile a quella tipica di affiliati a clan; la sentenza però non decide nel merito sull'esistenza dell'aggravante perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia.
artt. 110, 56, 610 c.p.
Reati contestati nel capo di imputazione (concorso, determinate modalità del reato di violenza o minaccia): evocati nel background fattuale ma non esaminati nel merito per effetto della rinuncia all'impugnazione.
artt. 274 lett. c) e 292 lett. c) c.p.p.
Norme relative alle esigenze cautelari e ai presupposti per le misure: il ricorrente le aveva invocate per contestare l'adeguatezza e la necessità della misura, ma tali doglianze non sono state decise in merito per sopravvenuta rinuncia.
art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come base procedurale per la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale alla Corte di Cassazione; la Corte ha considerato tali conclusioni nel procedimento.
artt. 589 e 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
Norme invocate per il principio che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso: la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che fa venir meno l'interesse impugnatorio e quindi comporta la dichiarazione d'inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e formale all'impugnazione, resa personalmente dall'interessato e ritualmente depositata, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; si tratta di atto irrevocabile.
- Quando la rinuncia sopravviene per intervenuta revoca della misura cautelare, il giudice della legittimità normalmente dichiara l'inammissibilità ma può astenersi dall'imporre spese o sanzioni pecuniarie se la mancanza di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non comporta decisione sul merito delle questioni dedotte (es. sussistenza dell'aggravante o adeguatezza della misura): tali profili restano non valutati dalla Corte, salvo che la rinuncia non sia viziata.
- Per evitare effetti indesiderati (perdita della possibilità di ottenere pronunce favorevoli su questioni processuali o sostanziali), chi valuta la rinuncia dovrebbe verificare preliminarmente se persista interesse all'impugnazione o se esistano ricadute su altri procedimenti collegati.
- La validità formale della rinuncia è essenziale: deve essere personale, specifica rispetto al procedimento e trasmessa nei modi previsti alla cancelleria per essere efficace.
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