Sentenza del 15/07/2016 n. 6292 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notifica - Ritualità - Mancata impugnazione - Prescrizione - Interruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di riscuotere la pretesa erariale, eccependo la prescrizione decennale. La questione riguardava, in particolare, la validità della notifica della cartella di pagamento e gli effetti della mancata impugnazione entro i termini di legge.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella era stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ritirata da un familiare convivente. Poiché il contribuente non aveva impugnato la cartella nei termini, la notifica aveva interrotto la prescrizione della pretesa erariale. Di conseguenza, non era più possibile far valere la prescrizione decennale con riferimento alla pretesa portata dalla cartella.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella di pagamento può perfezionarsi mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica è stata ritenuta rituale perché effettuata tramite raccomandata A/R e ritirata da un familiare convivente, secondo le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento ritualmente notificata deve essere impugnata entro i termini di legge; in mancanza, la pretesa diventa non più contestabile sotto i profili deducibili contro la cartella.
- La notifica della cartella costituisce un atto idoneo a interrompere la prescrizione della pretesa erariale.
- Il ritiro della raccomandata da parte di un familiare convivente può perfezionare validamente la notifica, se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- L'eccezione di prescrizione non può essere utilizzata per neutralizzare una pretesa già portata da una cartella regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la regolarità della notifica, la data di perfezionamento e il rispetto del termine per l'impugnazione; solo dopo è possibile valutare gli ulteriori termini di prescrizione.
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