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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 7342 - Comm. Trib. Prov. Milano

REATI TRIBUTARI - RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - Obbligo di denuncia - Onere di allegazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario in presenza di una violazione che avrebbe comportato l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria. L’Ufficio aveva indicato nell’atto impositivo e/o nel processo verbale di constatazione l’avvenuto inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica, ma non aveva allegato la copia della denuncia penale. Il contribuente contestava quindi l’assenza di prova dei presupposti necessari per applicare i termini lunghi.

La decisione

La contestazione è stata accolta. La mera dichiarazione, contenuta nell’atto impositivo o nel PVC, dell’avvenuta trasmissione della notizia di reato non è sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini. L’Amministrazione finanziaria deve allegare la copia della denuncia presentata all’autorità giudiziaria e, se necessario, produrla anche nel corso del giudizio. In mancanza di tale documento, il giudice non può verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei termini lunghi e il raddoppio non può essere riconosciuto.

Norme richiamate

  • Norme tributarie sul raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti

    In caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria il raddoppio dei termini per l’accertamento non è legittimato dalla mera enunciazione nell’atto impositivo e/o nel PVC dell’inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica.

    Il raddoppio dei termini richiede la concreta esistenza e verificabilità della denuncia penale, non essendo sufficiente una semplice attestazione dell’Ufficio circa il suo inoltro.

  • Principio dell’onere di allegazione e prova a carico dell’Amministrazione finanziaria

    Sull’Ufficio che intenda avvalersi del raddoppio dei termini per l’accertamento grava un obbligo di allegazione di copia della denuncia penale presentata all’A.G.

    L’Amministrazione che applica i termini lunghi deve mettere a disposizione del contribuente e del giudice la documentazione necessaria a dimostrare i presupposti del raddoppio.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione intende utilizzare termini di accertamento più lunghi fondandosi su una violazione penalmente rilevante, deve provare documentalmente l’esistenza della denuncia penale.
  • La semplice indicazione nell’avviso di accertamento o nel PVC dell’avvenuta denuncia non sostituisce l’allegazione della denuncia stessa.
  • L’omessa produzione della denuncia, anche durante il processo, impedisce al giudice di verificare i presupposti del raddoppio e rende illegittimo l’utilizzo dei termini lunghi.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare sia la tempestività dell’accertamento sia la presenza, tra gli allegati o negli atti di causa, della denuncia penale invocata dall’Ufficio.

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