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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5385/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato su due motivi: (1) contestazione del computo dei periodi di sospensione ai fini della prescrizione (artt. 157 e 159 c.p.): si deduceva che non dovevano essere conteggiati i periodi 15/05/2014-28/04/2015 per adesione ad astensione di categoria (concomitante, secondo il ricorrente, con assenza del giudice titolare), il periodo di 60 giorni decorrente dal 07/04/2016 (perché dovuto alla mancata tempestiva traduzione/informazione dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari) e il periodo 03/10/2017-20/11/2017 per rinvio richiesto dal difensore per esame dell'imputato; (2) censura del trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis e 133 c.p.): si denunciava che la Corte d'appello aveva confermato la pena senza tener conto della pronta ammissione dell'addebito e delle condizioni di indigenza dell'imputato, attribuendo rilievo ai precedenti e all'assenza di elementi positivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte fondato (in particolare ha ritenuto fondato il rilievo sulla illegittima sospensione di 60 giorni decorrenti dal 07/04/2016, dovuta alla mancata traduzione e mancata tempestiva comunicazione all'imputato), mentre ha dichiarato generica la doglianza relativa al rinvio del 03/10/2017. Tuttavia, considerando anche il periodo successivo al giudizio di appello e computando tutte le sospensioni eccetto il periodo di 60 giorni contestato, la Cassazione ha rilevato che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi decorrenti dal 26/02/2012) era comunque maturato; ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata: la Corte conferma l'accertamento della responsabilità in primo e secondo grado ma, per effetto della prescrizione maturata, dichiara l'estinzione del reato.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione al computo dei termini di prescrizione; la Corte valuta la corretta individuazione delle cause di sospensione e la loro rilevanza temporale ai fini della maturazione della prescrizione.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 157 per le regole sulla sospensione/interruzione dei termini di prescrizione; la Cassazione verifica quali eventi possano legittimamente sospendere il decorso del termine.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti della confessione o della collaborazione: invocata dal ricorrente per ottenere una diminuzione della pena, ma la censura sul trattamento sanzionatorio è stata dichiarata assorbita dalla pronuncia sulla prescrizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per determinare la pena: la Corte territoriale aveva valutato elementi negativi (precedenti) e l'assenza di elementi positivi, ritenuti congrui; Cassazione non è entrata nel merito per decisione sulla prescrizione.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore a uno sciopero/astensione, se comunicata tempestivamente o dichiarata in udienza, può incidere in modo assorbente sull'attività processuale e giustificare la sospensione dei termini; va valutata con attenzione l'effettiva ingerenza sul procedimento.
  • Un rinvio dovuto a mancata traduzione o a mancata informazione dell'imputato ristretto sulla facoltà di comparire senza vincoli può integrare una nullità che impedisce di considerare quel periodo come legittima causa oggettiva di sospensione della prescrizione.
  • Le richieste di rinvio avanzate dal difensore per esaminare l'imputato devono essere documentate e motivate: una generica istanza può risultare insufficiente a giustificare la sospensione del termine di prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati anche i periodi successivi al giudizio di appello; anche se si censura qualche periodo di sospensione, occorre verificare l'insieme dei periodi rilevanti per stabilire se la prescrizione è effettivamente maturata.
  • Se in Cassazione si accerta la maturazione della prescrizione, la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato; le censure sul merito della pena possono diventare assorbite dalla decisione sulla prescrizione.

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