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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24571/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge: il ricorrente ha censurato la statuizione del G.I.P. che ha disposto la sospensione della patente di guida nonostante il reato contestato (art. 186 C.d.S.) fosse dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.; dedotta la violazione degli artt. 168-ter cod. pen. e 224, comma 3 C.d.S.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che disponeva la sospensione della patente di guida, eliminando tale statuizione. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Milano per quanto di competenza. La Corte ha motivato che, quando il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter cod. pen.), il giudice non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 C.d.S.; ha poi distinto questa fattispecie dalle ipotesi in cui la legge prevede sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità) in forza delle quali il giudice può, in deroga, applicare la sanzione accessoria.

Norme richiamate

  • art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Articolo indicato quale disposizione penale contestata (guida sotto l'effetto di sostanze/alcol). Nel provvedimento impugnato tale norma costituisce il capo d'accusa, ma la Corte si concentra sugli effetti della messa alla prova e sulle sanzioni accessorie, non su una specifica interpretazione sostanziale dell'art. 186.

  • art. 168-ter cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. La Corte interpreta che, se il reato è estinto per tale causa, il giudice non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto.

  • art. 224 comma 3 Codice della Strada

    Attribuisce al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente). La Corte conferma che tali sanzioni non possono essere disposte dal giudice quando il reato è estinto per messa alla prova.

  • artt. 186 comma nono-bis e 187 comma ottavo-bis C.d.S.

    Prevedono la possibilità di sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità) per specifiche fattispecie. La Corte segnala che, in tali ipotesi speciali, la normativa consente al giudice (in deroga all'art. 224) di applicare la sanzione amministrativa accessoria, differenziando quindi queste ipotesi dalla messa alla prova.

Massime di principio

  • Se un reato è dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter cod. pen.), il giudice non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto (es. sospensione della patente); tali statuizioni devono essere eliminate.
  • La competenza a irrogare le sanzioni amministrative accessorie spettanti al Prefetto (art. 224 C.d.S.) non viene meno salvo che la legge disponga espressamente diversamente per specifiche fattispecie (p.es. sanzioni sostitutive previste dagli artt. 186 nono-bis e 187 ottavo-bis C.d.S.).
  • In casi analoghi, la difesa deve eccepire l'incompatibilità tra l'estinzione del reato per messa alla prova e l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice; la cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa alla sanzione accessoria.
  • Quando la legge prevede misure alternative che espressamente attribuiscono al giudice il potere di applicare sanzioni accessorie (es. lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva), la situazione va valutata distintamente: in quelle ipotesi il giudice può comunque irrogare le sanzioni accessorie.
  • La Corte può disporre la trasmissione di copia della pronuncia al Prefetto per le eventuali e diverse competenze amministrative residuali.

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