Sentenza n. 228/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) della Nota della Direzione Centrale territoriale del Nord Ovest -UMCLC _ Prot. -OMISSIS-del 18.10.2023 contenente: a) il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest - Ufficio della Motorizzazione Civile di Bergamo – Sezione di Lecco datato 14 ottobre 2023 con cui il Direttore disponeva il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, notificato in data 27.12.2023; b) il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest - Ufficio della Motorizzazione Civile di Bergamo – Sezione di Lecco datato 16 ottobre 2023 con cui il Responsabile della Sezione disponeva l''annullamento dell''esame e della patente di guida -OMISSIS-, notificato in data 27.12.2023; 2) il verbale di ritiro effettuato dalla Questura di Milano, ai sensi dell''art. 12 co. E) D.Lgs n. 285/1992 della patente di guida nr -OMISSIS- del 27 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida per asserita mancanza dei requisiti morali, annullamento dell'esame e della patente di guida e verbale di ritiro della patente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il diniego adottato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecco ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice della strada, nonché il conseguente annullamento dell'esame e della patente di guida e il verbale di ritiro eseguito dalla Questura di Milano. Le amministrazioni si sono costituite deducendo l'infondatezza del ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, il TAR ha prospettato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che le controversie relative al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 del Codice della strada per il conseguimento o la permanenza del titolo abilitativo alla guida riguardino un accertamento vincolato, posto nell'esclusivo interesse privato. La posizione del destinatario è quindi qualificata come diritto soggettivo perfetto e la cognizione spetta al giudice ordinario, cui la causa può essere riassunta nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992
Le controversie sull'accertamento dei requisiti morali per il rilascio o la permanenza del titolo abilitativo alla guida attengono a un'attività vincolata e incidono su una posizione di diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario nei termini previsti dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha prospettato d'ufficio la possibile ragione di inammissibilità derivante dal difetto di giurisdizione, assegnando alle parti la possibilità di interloquire.
art. 12, comma 1, lett. e), d.lgs. 285/1992
È richiamato quale base normativa del verbale di ritiro della patente, senza costituire la ragione decisiva della declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le controversie concernenti il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 del Codice della strada per il conseguimento o la permanenza dell'abilitazione alla guida appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione deve verificare i requisiti morali per il rilascio o il mantenimento della patente mediante un accertamento vincolato, la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo perfetto, poiché il vincolo è posto nell'esclusivo interesse privato.
- Gli atti amministrativi relativi all'insussistenza dei requisiti morali per il rilascio o la permanenza dell'abilitazione alla guida non rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
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