Cassazione Penale, Sentenza n. 30221/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per devastazione (art. 419 c.p.) per fatti avvenuti la notte del 1/10/2017 a Salerno: attraversata della città a bordo di autovetture e con una pistola ad aria compressa rottura dei vetri di circa 60 autovetture e di un'ambulanza. Le difese chiedevano il riconoscimento del più lieve reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) per assenza di idoneità della condotta a offendere l'ordine pubblico, contestavano il dolo specifico e la qualificazione del concorso di Iaccarino (minima partecipazione), e censuravano la determinazione della pena per mancata applicazione massima delle diminuzioni nonostante il risarcimento parziale e le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come devastazione: il danno è stato indiscriminato, vasto e profondo su una notevole quantità di beni, con offesa e pericolo concreti per l'ordine pubblico. Sono state respinte le argomentazioni sulla notte, sul numero dei veicoli, sull'assenza di persone, e sulla presunta inidoneità dell'arma; il dolo è stato inferito dagli elementi probatori (organizzazione, modalità e messaggi successivi). Quanto alle attenuanti, il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento, seppur parziale, e delle attenuanti generiche rientra nel muglio discrezionale del giudice; non è stata provata la partecipazione minima di Iaccarino né l'applicabilità dell'art. 114 c.p. Risultato pratico: conferma della sentenza impugnata (condanne a 3 anni e 2 mesi più statuizioni accessorie) e condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen.
punisce "chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio"
La norma sanziona fatti di devastazione anche quando privi della finalità di attentare alla sicurezza dello Stato; si distingue dal danneggiamento per l'offesa all'ordine pubblico oltre che al patrimonio
art. 285 cod. pen.
sanziona "chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso"
Definisce la fattispecie aggravata (finalità di attentato alla sicurezza dello Stato) rispetto alla 'devastazione minore' dell'art. 419
art. 635 cod. pen.
Il danneggiamento è atto di violenza contro beni patrimoniali; la distinzione rispetto alla devastazione è data non dalla gravità del danno ma dal carattere indiscriminato, vasto e dalla offesa all'ordine pubblico
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Attenuante per il risarcimento del danno: il riconoscimento può essere escluso se il risarcimento non è integrale, ma il giudice ha discrezionalità valutativa; il riconoscimento parziale non impone automaticamente la diminuzione nella massima estensione
art. 114 cod. pen.
Regola la partecipazione di minima importanza alla fattispecie: per riconoscerla occorre prova di un contributo sostanzialmente marginale e trascurabile, non semplice autoreferenzione
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma processuale che prevede conseguenze di condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso, applicata dalla Corte
Massime di principio
- La differenza tra danneggiamento (art. 635 c.p.) e devastazione (art. 419 c.p.) non dipende soltanto dall'entità numerica del danno ma dalla natura indiscriminata, vasta e profonda dell'oltraggio al patrimonio e dalla concreta offesa o pericolo per l'ordine pubblico
- La circostanza che il fatto avvenga di notte, l'uso di un'arma a limitata potenza o l'assenza di persone nei beni danneggiati non escludono la configurazione della devastazione se il danno è indifferenziato e suscettibile di turbare la collettività
- Il dolo richiesto per la devastazione può essere desunto dall'insieme delle condotte e dagli elementi probatori (pianificazione, modalità esecutive, dichiarazioni/conversazioni successive), non richiedendo prova di un "dolo speciale" diverso per ogni partecipante
- Il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento dipende dalla completezza del risarcimento; tuttavia il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nel graduare le riduzioni per le attenuanti generiche e non è obbligato ad applicarle nella massima estensione
- Per far valere una partecipazione di minima importanza ai sensi dell'art. 114 c.p. è necessario fornire elementi probatori oggettivi che dimostrino un contributo marginale e trascurabile: dichiarazioni autoreferite non sono sufficienti
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