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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21825/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ai sensi della legge n. 199 del 2010. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza e il tribunale di sorveglianza aveva confermato il diniego, rilevando che il titolo esecutivo comprendeva un reato ostativo di seconda fascia e che, ai fini dell'esecuzione domiciliare, non è consentito sciogliere il cumulo. Con il ricorso per cassazione si deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge n. 199 del 2010 e dell'art. 4-bis ord. pen., sostenendo che il tribunale non avesse verificato in concreto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e che i reati di seconda fascia non comporterebbero automaticamente la preclusione ai benefici.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate perché contrastanti con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, in particolare nel senso che il cumulo di pene per reati in parte ostativi all'esecuzione domiciliare non può essere scisso per consentire la misura per la sola parte riferita ai reati non ostativi, neppure quando la pena per il reato ostativo sia già stata espiata. Ha inoltre osservato che i motivi erano aspecifici, meramente reiterativi o confutativi, e quindi carenti della funzione critica richiesta al ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 199 del 2010

    Richiamato quale base della condizione soggettiva di esclusione dall'esecuzione domiciliare in presenza di reato ostativo nel titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 3, legge n. 199 del 2010

    Richiamato per affermare che il cumulo formato da pene per reati ostativi e non ostativi non può essere scisso al fine di ottenere l'esecuzione domiciliare per la sola parte di pena riferita ai reati non ostativi.

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che, nella specie, fosse necessario un ulteriore accertamento in concreto sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, data la preclusione derivante dal cumulo con reato ostativo.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità delle censure.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro di specificità e completezza dei motivi di impugnazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, la presenza nel cumulo di un reato ostativo impedisce lo scioglimento del cumulo al fine di fruire della misura per la sola parte di pena riferita a reati non ostativi, anche se la pena relativa al reato ostativo risulta già espiata.
  • Quando il motivo di ricorso si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, esso è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato; censure aspecifiche, reiterative o meramente confutative sono inammissibili per difetto del requisito di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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