Sentenza n. 1888/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 9 settembre 2025; e per l'accertamento dell'obbligo della Amministrazione di provvedere sulla ridetta istanza, avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 9 settembre 2025, avente a oggetto la convocazione presso la Prefettura e il rilascio della dichiarazione attestante la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro, ai fini del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un nulla osta all'assunzione, chiedeva all'Amministrazione di essere convocato per accertare l'indisponibilità del datore di lavoro originario e ottenere la dichiarazione necessaria alla successiva richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Deduceva l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 9 settembre 2025 e chiedeva l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, con riserva di motivi aggiunti contro eventuali atti sopravvenuti. Nel corso del giudizio il Ministero riferiva di avere adottato, il 10 dicembre 2025, un provvedimento espresso di revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La revoca del nulla osta, pur non costituendo un provvedimento favorevole al ricorrente, rappresenta una manifestazione espressa della volontà amministrativa idonea a chiudere la fattispecie procedimentale sulla quale era stata proposta l'azione avverso il silenzio. Nel giudizio ex art. 117 c.p.a. l'interesse azionato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che sia il suo contenuto, in attuazione dell'obbligo di concludere tempestivamente il procedimento e di comunicare espressamente la decisione. L'adozione del provvedimento espresso determina quindi il venir meno dell'interesse alla decisione sull'inerzia e integra i presupposti dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione; l'interesse tutelato consiste nell'ottenimento di una manifestazione espressa della volontà amministrativa, salvo i limiti derivanti dall'art. 31, comma 3, c.p.a.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato come eccezione alla regola secondo cui l'azione sul silenzio mira all'adozione di un provvedimento espresso, senza che il giudice debba normalmente riconoscere il contenuto sostanziale della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente, quando viene meno l'interesse alla decisione per l'adozione di un provvedimento espresso nel corso del giudizio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e di chiara manifestazione della volontà amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse tutelato consiste normalmente nell'ottenimento di una manifestazione espressa dell'Amministrazione, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, salvo il caso in cui il giudice possa pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.
- L'adozione, durante il giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso che definisce la fattispecie procedimentale determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'inerzia, anche quando il provvedimento sia ostativo alla pretesa del ricorrente; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La revoca del titolo o dell'atto amministrativo presupposto può costituire una manifestazione provvedimentale espressa idonea a chiudere il procedimento oggetto dell'azione sul silenzio, quando renda non più possibile la definizione positiva richiesta dal ricorrente.
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