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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33214/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda con cui la proprietaria di un appartamento al piano più alto di uno stabile condominiale ha chiesto il risarcimento di vari danni, tra cui il deprezzamento del proprio immobile, asseritamente causato dalla trasformazione in abitazione di una soffitta pertinenziale di proprietà dell'altra condomina. Secondo l'attrice, i lavori avevano provocato infiltrazioni e avevano inoltre fatto perdere al suo appartamento la qualità di ultimo piano, incidendo sul valore commerciale del bene. Nel corso del giudizio civile, la stessa attrice ha poi esercitato l'azione civile nel processo penale aperto a carico della controparte per falsa dichiarazione resa ai fini della sanatoria edilizia, limitatamente alla domanda di danno da deprezzamento. Il Tribunale ha ritenuto che tale trasferimento dell'azione civile in sede penale determinasse, per quella sola parte, rinuncia agli atti e improcedibilità della domanda, proseguendo il giudizio per le ulteriori pretese risarcitorie. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza lamentando violazione degli artt. 42 c.p.c. e 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., sostenendo che il giudice penale non potesse incidere sull'autonomia del giudizio civile e che la sanatoria edilizia non eliminasse comunque il danno risarcibile verso i terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale, limitata a prendere atto dell'avvenuto trasferimento dell'azione civile in sede penale e a dichiarare improcedibile la sola parte della domanda già trasferita, non fosse una pronuncia sulla competenza, ma l'effetto processuale della rinuncia agli atti derivante dall'art. 75 c.p.p. Pertanto il mezzo scelto era inidoneo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la decisione impugnata non era una pronuncia sulla competenza

  • art. 75 c.p.p.

    il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile

    il trasferimento dell'azione civile in sede penale determina una vicenda estintiva del processo civile, riconducibile alla litispendenza e alla rinuncia agli atti per identità di azione

  • art. 651 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale

  • art. 651-bis c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale

  • art. 652 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale

  • art. 75, comma 3, c.p.p.

    ritenuto non pertinente, poiché attiene ai casi di sospensione del processo civile per pregiudizialità penale e non alla diversa ipotesi del trasferimento dell'azione civile nel processo penale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali

Massime di principio

  • Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, quando avvenga in presenza di identità di soggetti, petitum e causa petendi, comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile per la parte trasferita e determina una vicenda processuale estintiva assimilabile alla litispendenza, non una decisione sulla competenza.
  • Quando il giudice civile si limita a prendere atto dell'intervenuto esercizio dell'azione civile in sede penale e dichiara improcedibile la corrispondente domanda, il provvedimento non è impugnabile con regolamento di competenza.
  • Le norme sulla efficacia della sentenza penale nel giudizio civile e quelle sulla sospensione del processo civile per pregiudizialità penale non si applicano automaticamente alla diversa ipotesi del trasferimento dell'azione civile nel processo penale.
  • Per stabilire gli effetti processuali del trasferimento dell'azione civile occorre verificare l'identità tra le azioni svolte nei due processi; ove sussista tale identità, la domanda civile trasferita non può essere ulteriormente coltivata davanti al giudice civile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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