Cassazione Civile, Ordinanza n. 25309/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente religioso)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un privato volta al riconoscimento del compossesso di una statua custodita in una chiesa di Ruffano. Il tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile per indeterminatezza, ritenendo che non fosse riconducibile né a un’azione petitoria né ad un’azione di accertamento della comproprietà, né ad un’azione di restituzione o consegna, e che comunque non fosse ammissibile un’azione di mero accertamento di una situazione di fatto quale il compossesso; in via ulteriormente subordinata aveva osservato che, anche riqualificandola come azione di manutenzione, sarebbe stata tardiva. In appello il soccombente aveva censurato soprattutto la qualificazione della domanda, sostenendo che dovesse essere ricondotta all’azione di nunciazione ex art. 1172 c.c., e la ritenuta tardività dell’azione possessoria. In cassazione ha affidato il ricorso a tre motivi, deducendo errata applicazione della legge, erronea interpretazione di norme, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazione, ma senza aggredire la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sul passaggio in giudicato della autonoma statuizione di inammissibilità per indeterminatezza della domanda. La Corte ha ritenuto inoltre i motivi carenti di specificità, poiché il ricorrente non aveva riportato il contenuto delle difese e conclusioni dei giudizi di merito; le censure sulla sussistenza di una situazione di pericolo per la statua sono state giudicate inammissibili perché prospettavano questioni di merito e, peraltro, il pericolo era riferito alla condotta del parroco e non a una cosa come richiesto dall’art. 1172 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse colpito la ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè la formazione del giudicato interno sulla declaratoria di inammissibilità della domanda per indeterminatezza, e ha altresì rilevato il difetto di specificità dei motivi. La questione della tempestività dell’azione è rimasta assorbita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso erano formalmente rubricati come violazione di legge ed omesso esame/motivazione, ma sono stati ritenuti inidonei a scalfire la ratio decidendi e, in parte, volti a prospettare questioni di merito.
art. 360-bis c.p.c.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ai sensi della norma, ritenendo la decisione conforme ai presupposti di manifesta inammissibilità/infondatezza.
art. 380-bis c.p.c.
È stata seguita la procedura camerale accelerata con proposta del relatore condivisa dal Collegio.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato nel provvedimento per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
art. 1172 c.c.
La Corte osserva che la situazione di pericolo dedotta era riferita alla condotta del parroco e non a una cosa, requisito richiesto dall’azione di nunciazione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi autonoma e decisiva posta a base della sentenza impugnata, perché le censure su profili diversi non sono idonee a determinare la cassazione.
- È inammissibile il motivo che si limiti a contestare la qualificazione giuridica della domanda senza confrontarsi con tutte le autonome ragioni che ne hanno determinato l’inammissibilità in appello, specie se su tali ragioni si è formato giudicato interno.
- I motivi di ricorso devono essere specifici: il ricorrente deve indicare il contenuto essenziale delle difese e delle conclusioni svolte nei gradi di merito, altrimenti impedisce alla Corte il controllo sulla correttezza della qualificazione della domanda.
- Le censure che richiedono una nuova valutazione dei fatti o della sussistenza del pericolo dedotto sono inammissibili in cassazione quando mirano a introdurre questioni di merito.
- L’azione di nunciazione ex art. 1172 c.c. presuppone un pericolo derivante da una cosa, non da una mera condotta personale di terzi.
Come è indicizzato
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