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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03793/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un precetto di pagamento intimatogli da un creditore, articolando sia opposizione all'esecuzione sia opposizione agli atti esecutivi; contestualmente aveva evocato un terzo chiedendo che questi lo tenesse indenne di quanto eventualmente dovuto al creditore, sulla base di un accordo negoziale sottoscritto tra loro. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione e aveva accolto la domanda di manleva; la corte d'appello, su impugnazione del solo terzo, aveva invece rigettato integralmente tale domanda. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto nullità della sentenza e violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo che la domanda nei confronti del terzo dovesse essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e che, pertanto, la sentenza di primo grado fosse inappellabile, con conseguente inammissibilità dell'appello del terzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso degli asseriti eredi del terzo originario per difetto di prova della loro qualità ereditaria, poiché avevano prodotto soltanto il certificato di morte. Nel merito ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato: la domanda di manleva era una domanda ordinaria di accertamento e condanna fondata su un rapporto negoziale autonomo, solo parzialmente connessa all'opposizione all'esecuzione e del tutto estranea all'opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, la statuizione di primo grado su tale domanda era appellabile e non era proponibile direttamente il ricorso straordinario; la decisione impugnata è stata quindi confermata. Nessuna pronuncia sulle spese, per l'inammissibilità del controricorso; dato atto inoltre dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Consente le produzioni documentali in cassazione necessarie a dimostrare il decesso della parte originaria e la qualità di erede della parte che si costituisce in legittimità.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi riguarda la regolarità formale dell'atto esecutivo; una domanda di manleva fondata su scrittura privata non vi rientra se ha natura autonoma e ordinaria.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione incide sull'ammissibilità e sull'entità della pretesa esecutata, ma non assorbe automaticamente una domanda autonoma di garanzia/tenuta indenne.

  • art. 618 c.p.c.

    Il regime delle impugnazioni segue la natura della singola domanda o opposizione, non una riqualificazione indiscriminata dell'intero giudizio esecutivo.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione non è ammissibile quando la statuizione impugnata è soggetta al normale rimedio dell'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi si costituisce in cassazione dichiarandosi erede di una parte del giudizio di merito deve provare documentalmente sia il decesso della parte originaria sia la propria qualità di erede; in difetto, il controricorso è inammissibile, a prescindere dalla mancata contestazione avversaria.
  • Quando nel medesimo processo siano proposte più domande o più opposizioni esecutive distinte, il regime delle impugnazioni segue la natura giuridica di ciascuna statuizione, senza automatica estensione del regime di un tipo di opposizione alle altre domande.
  • La qualificazione come opposizione agli atti esecutivi richiede che la domanda investa la regolarità dell'atto esecutivo; una domanda di manleva o tenuta indenne basata su un autonomo accordo negoziale resta una domanda ordinaria di accertamento e condanna.
  • Se una domanda ordinaria è solo incidentalmente connessa a un'opposizione esecutiva, la sentenza che la definisce è impugnabile con l'appello secondo il regime ordinario, non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
  • L'eventuale connessione con un'opposizione all'esecuzione non muta il rimedio impugnatorio quando la domanda connessa ha ad oggetto un distinto rapporto sostanziale e non la validità o la regolarità del precetto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniMandato
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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