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Sentenza

Sentenza n. 3054/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento “1) - del provvedimento con protocollo di uscita n. 0403845/2025 del 13.8.2025, a firma dell’avv. Colomba Auricchio, quale dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Operatori Turistici e Sostengo ai Nuovi Turismi, Direzione Regionale per le Politiche Culturali e il Turismo, Giunta Regionale della Campania, trasmesso a mezzo pec il 13.8.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90, nonché, in via tuzioristica, per accesso civico generalizzato, ai sensi degli artt. 6 d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e 5 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, trasmessa a mezzo pec il 16 luglio 2025 ed acquisita al protocollo regionale in pari data con il numero PG/2025/0356547; 2) – di qualsiasi altro provvedimento, di cui sconoscesi gli estremi, con il quale è stato denegato l’accesso ai documenti di cui al precedente punto 1. NONCHE’ PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente, di accedere agli atti richiesti e, conseguentemente, sussistendone i presupposti, per la condanna della Regione Campania alla esibizione degli atti medesimi.”

Giustizia amministrativa202504774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale e, in via subordinata, di accesso civico generalizzato relativo a esposti, segnalazioni, rapporti, relazioni di servizio, verbali e altri atti adottati nell'ambito di attività di vigilanza e ispettive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa interessata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego regionale opposto a un'istanza di accesso formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e, in via subordinata, dell'accesso civico generalizzato. L'istanza riguardava, tra l'altro, esposti e segnalazioni che avevano determinato attività di controllo, nonché rapporti, relazioni di servizio, verbali e ulteriori atti adottati dalla dirigente competente. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 3, 7, 10 e 22 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 5 d.lgs. 33/2013 e 6 d.lgs. 97/2016, dell'art. 97 Cost., difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, sostenendo che il diniego non aveva esaminato una parte dell'istanza e che sussistevano un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di necessaria strumentalità con la tutela giudiziale, anche in relazione a una prospettata lesione dell'immagine derivante da un'attività ispettiva comunale infruttuosa. Ha inoltre contestato l'affermazione regionale secondo cui gli esposti non sarebbero ostensibili per esigenze di tutela della riservatezza degli autori e ha lamentato la mancata indicazione dei controinteressati ai fini della notificazione del ricorso. La Regione ha sostenuto la natura ritorsiva dell'istanza, l'assenza del requisito della necessaria strumentalità e l'inammissibilità dell'accesso civico generalizzato perché funzionale a un interesse privato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nella parte relativa all'accesso difensivo e ha ordinato alla Regione Campania di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la documentazione richiesta con l'istanza del 16 luglio 2025. Il Collegio ha ritenuto sussistenti l'interesse diretto, concreto e attuale della società e il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti e la cura o difesa in giudizio dei suoi interessi, valorizzando l'esplicita finalità defensionale indicata nell'istanza. Ha escluso che la richiesta fosse meramente ritorsiva. Quanto agli esposti, ha affermato che il soggetto sottoposto a controllo o procedimento ispettivo ha interesse qualificato a conoscere integralmente i documenti utilizzati dall'amministrazione, compresi gli esposti e le denunce che abbiano attivato il potere di vigilanza. La riservatezza non comprende, in via generale, un diritto all'anonimato del denunciante, salvo la dimostrazione di una particolare esigenza di tutela, non risultata nel caso concreto. Ha inoltre ribadito che né l'amministrazione detentrice né il giudice dell'accesso devono valutare anticipatamente l'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio per il quale sono richiesti, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice eventualmente investito di quel giudizio. In caso di inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, e le relative spese sono state poste a carico della Regione. La Regione è stata altresì condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale è riconoscibile quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale e il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti e la tutela della situazione giuridica azionata.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso difensivo prevale quando la documentazione è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; non è richiesta una valutazione anticipata della decisività dei documenti nel giudizio principale.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il ricorso richiama il termine previsto per la formazione del diniego tacito, ma la decisione si fonda sull'illegittimità del diniego espresso.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    La Regione ne ha invocato l'inapplicabilità o l'inammissibilità dell'accesso civico generalizzato per la finalità privata dell'istanza; la decisione accoglie il ricorso sulla base dell'accesso documentale difensivo.

  • art. 6 d.lgs. 97/2016

    Richiamato quale fondamento dell'accesso civico generalizzato, senza costituire la base decisiva dell'accoglimento.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alla controversia in materia di accesso.

Massime di principio

  • Il soggetto sottoposto a un'attività di controllo o ispettiva ha un interesse qualificato ad accedere integralmente ai documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l'attivazione del controllo.
  • L'accesso difensivo deve essere accolto quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura o difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.
  • Né l'amministrazione detentrice dei documenti né il giudice investito della domanda di accesso possono svolgere una valutazione anticipata sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio cui l'accesso è preordinato; tale valutazione spetta al giudice eventualmente investito della controversia principale.
  • La riservatezza dell'autore di un esposto non comporta, in via generale, un diritto all'anonimato opponibile al soggetto inciso dall'attività di vigilanza, salvo che sia dimostrata una particolare e concreta esigenza di tutela della riservatezza.
  • L'esposto, una volta acquisito dall'amministrazione, perde la natura di comunicazione sottratta alla conoscenza del solo denunciante e diviene documento nella disponibilità dell'amministrazione, assumendo rilievo procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

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