Cassazione Penale, Sentenza n. 14930/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che lo aveva confermato colpevole per due condotte di furto in continuazione (capi a e b) e aveva assolto un altro imputato dal concorso nel furto (capo b). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà per essere stato ritenuto colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio" sulla base della sua presenza sul luogo del ritrovamento della refurtiva, mentre coimputati con quadro indiziario analogo erano stati assolti; 2) erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche; 3) eccessiva quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto i tre motivi. Sul primo, ha ritenuto che le doglianze costituissero una rilettura non consentita in sede di legittimità degli elementi di fatto e ha confermato la logica indiziaria descritta dalla Corte d'Appello: presenza notturna del ricorrente accanto al veicolo APE risultato rubato e carico di refurtiva, precedente proprietà del veicolo da parte del ricorrente, conoscenza verosimile dell'antifurto artigianale inserito, presenza di un targhino compatibile con quello denunciato, e alibi ritenuto inverosimile. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito che le ha negate sulla base della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti specifici del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche sono valutazione di fatto del giudice del merito; la loro concessione non è automatica e richiede elementi positivi. L'assenza di aspetti negativi non obbliga alla concessione; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza di gravità dei fatti e numerosi precedenti.
art. 133 cod. pen.
La sentenza di merito deve dare conto, anche per rinvio, degli elementi considerati ai fini della valutazione delle circostanze previste dall'art. 133 (elenco dei criteri per la valutazione della personalità e delle circostanze rilevanti); la Cassazione richiede che la motivazione non sia contraddittoria.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, a versare una somma alla cassa delle ammende (qui determinata in euro 3.000).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
- La presenza di un imputato sul luogo del rinvenimento della refurtiva, unita a elementi qualificanti (pregressa proprietà del bene, conoscenza di dispositivi particolari, collegamenti tra targhe o segni distintivi e la denuncia), può costituire un quadro indiziario sufficiente per la condanna se il giudice del merito lo ritiene logicamente coerente.
- La decisione di assolvere un coimputato non impone automaticamente l'assoluzione di altri: il giudice può distinguere le posizioni individuali in base alla diversa relazione con l'indizio fondamentale.
- Le circostanze attenuanti generiche sono giudizio di fatto del merito e richiedono elementi positivi per la loro concessione; la presenza di gravità del fatto e precedenti rilevanti giustifica il diniego.
- Le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove senza dimostrare manifesta illogicità della motivazione sono inammissibili in Cassazione.
- Se il ricorso è inammissibile per colpa, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a pagare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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