Sentenza n. 628/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione del 9 febbraio 2026 con cui l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul portale Appalti, nella Sezione Espletamento della gara, degli atti e verbali di gara e dei documenti d'offerta degli operatori economici nella parte in cui ha pubblicato l'offerta tecnica, le giustificazioni ed i chiarimenti de La Lucente S.p.a. oscurati e non in formato integrale (1 - comunicazione del 9.2.26); - della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 con cui Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a. ha comunicato l'aggiudicazione in favore de La Lucente S.p.a. della procedura aperta per l'affidamento del “servizio di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”, nella parte in cui la Stazione appaltante ha ritenuto di accogliere la dichiarazione di riservatezza de La Lucente S.p.a. (2 - comunicazione di aggiudicazione del 29.1.26); - se necessario, del provvedimento di “approvazione dei verbali di gara relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia delle aree aeroportuali dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e conseguente aggiudicazione dell'appalto medesimo” (3 - provvedimento di aggiudicazione del 28.1.26); - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti; nonché per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente di accedere integralmente a detta documentazione ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della stazione appaltante di ostendere solo parzialmente l'offerta tecnica, le giustificazioni e i chiarimenti dell'impresa aggiudicataria, con oscuramento di parti della documentazione di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia delle aree aeroportuali, ha agito ai sensi degli artt. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e 116 c.p.a. per ottenere l'accesso integrale alla relazione tecnica, alle giustificazioni e ai chiarimenti dell'aggiudicataria nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 4 e 7 del disciplinare, degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., nonché dei principi di speditezza, trasparenza e pubblicità; ha inoltre denunciato eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe recepito senza adeguata verifica la generica dichiarazione di riservatezza dell'aggiudicataria, benché il servizio fosse standardizzato e le informazioni oscurate fossero necessarie per contestare l'aggiudicazione nel giudizio già proposto contro di essa, anche mediante eventuali motivi aggiunti. L'aggiudicataria ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il termine di dieci giorni decorresse dalla comunicazione di aggiudicazione del 29 gennaio 2026; la stazione appaltante e l'aggiudicataria hanno inoltre contestato la mancata dimostrazione dell'indispensabilità della documentazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che il termine di dieci giorni decorresse dalla pubblicazione, il 9 febbraio 2026, della documentazione concretamente oscurata. Solo da tale momento la ricorrente aveva potuto conoscere quali parti dell'offerta e dei giustificativi fossero state sottratte all'accesso; diversamente, sarebbe stata costretta a proporre il ricorso al buio, in contrasto con la ratio del rito speciale e con il principio del giusto processo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che la stazione appaltante si era limitata ad affermare genericamente di non accogliere integralmente le richieste di oscuramento, senza motivare perché le parti sottratte all'accesso contenessero effettivi segreti tecnici o commerciali, appiattendosi sulla dichiarazione altrettanto generica dell'aggiudicataria. L'offerente che intenda opporsi all'ostensione deve invece fornire una dichiarazione motivata e comprovata circa la presenza di informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali; la stazione appaltante deve verificarne concretamente la sussistenza, anche alla luce della definizione dell'art. 98 del codice della proprietà industriale. Tale esigenza è particolarmente rigorosa per un servizio di pulizia caratterizzato da elevata standardizzazione delle pratiche aziendali. Il TAR ha inoltre escluso che fosse necessaria la prova della stretta indispensabilità dei documenti: nell'accesso difensivo è sufficiente la strumentalità della documentazione alla cura e alla difesa di un interesse giuridico. La conoscenza delle giustificazioni e dei chiarimenti relativi all'anomalia era strumentale alla contestazione dell'aggiudicazione e alla possibile proposizione di motivi aggiunti. È stato quindi accertato il diritto della ricorrente all'accesso integrale a tutta la documentazione presentata dall'aggiudicataria, con ordine alla stazione appaltante di consentirlo entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La stazione appaltante e l'aggiudicataria sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023
Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo ... con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
La decisione sull'oscuramento delle offerte è impugnabile con il rito speciale dell'accesso entro dieci giorni; il termine decorre dal momento in cui l'interessato conosce concretamente le parti sottratte all'accesso, non da una comunicazione meramente generica sull'accoglimento parziale delle richieste di riservatezza.
art. 35 d.lgs. 36/2023
La disciplina dell'accesso nelle procedure di gara consente ai concorrenti collocati nei primi cinque posti di conoscere la documentazione amministrativa e le offerte dell'aggiudicatario e degli altri concorrenti rilevanti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza effettivamente comprovate.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo deve essere riconosciuto quando la documentazione è strumentale alla cura e alla difesa di un interesse giuridico; non è richiesta la dimostrazione della stretta indispensabilità, valutazione riservata al giudice della controversia principale.
art. 116, comma 1, c.p.a.
L'azione avverso il diniego o la limitazione dell'accesso è il rito processuale applicabile alle decisioni sull'oscuramento della documentazione di gara ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
art. 98 del codice della proprietà industriale
La stazione appaltante, nel verificare la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, deve fare riferimento alla definizione normativa del segreto e non può ritenere sufficiente una generica dichiarazione di riservatezza.
Massime di principio
- Nel rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023, il termine di dieci giorni per impugnare la decisione sull'oscuramento decorre dalla concreta conoscenza delle parti della documentazione effettivamente sottratte all'accesso; una comunicazione generica di accoglimento solo parziale della richiesta di riservatezza non consente di far decorrere il termine, perché costringerebbe l'interessato a impugnare al buio.
- L'offerente che intende impedire o limitare l'accesso alla propria offerta o alle giustificazioni deve indicare, con dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali e per quali ragioni; una dichiarazione generica di riservatezza non è sufficiente.
- La stazione appaltante deve svolgere una verifica autonoma, concreta e motivata sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali, anche mediante il riferimento ai requisiti normativi del segreto previsti dall'art. 98 del codice della proprietà industriale; non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell'offerente.
- Nell'accesso difensivo alla documentazione di gara è sufficiente dimostrare la strumentalità dei documenti alla cura o alla difesa di un interesse giuridico, senza necessità di provare la loro stretta indispensabilità, che attiene alla controversia principale.
- Quanto più l'oggetto dell'appalto è standardizzato e le pratiche aziendali sono diffuse tra gli operatori del settore, tanto più puntuale deve essere la dimostrazione della natura segreta delle informazioni contenute nell'offerta e nelle giustificazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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