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Ordinanza

Ordinanza n. 2060/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6184/2025.

Giustizia amministrativa202503555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 6184/2025, nel giudizio avente a oggetto un provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d'appello, già oggetto di precedente ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025 con cui era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico d'ufficio ha chiesto, prima della scadenza, la proroga dei termini assegnati per la trasmissione dello schema di relazione alle parti, per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per il deposito della relazione finale. L'istanza è stata motivata dall'elevato numero di documenti da esaminare e dalla complessità degli accertamenti richiesti; le parti hanno concordato sulla proroga.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza del consulente tecnico d'ufficio, rilevando che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, c.p.a., i termini sono prorogabili secondo l'art. 154 c.p.c. se la richiesta è presentata prima della loro scadenza. Ha quindi modificato parzialmente l'ordinanza istruttoria del 16 dicembre 2025, fissando il 1° giugno 2026 per la trasmissione dello schema di relazione, il 1° luglio 2026 per le osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte e il 31 luglio 2026 per il deposito della relazione finale. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito in prosecuzione e la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al consulente tecnico d'ufficio. Non è stata definita la controversia nel merito.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, c.p.a.

    i predetti termini sono prorogabili ai sensi dell’art. 154 c.p.c. prima della loro scadenza

    I termini assegnati al consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della consulenza tecnica sono prorogabili, purché l'istanza sia presentata prima della scadenza.

  • art. 154 c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale disciplina applicabile alla proroga dei termini processuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 67, comma 3, c.p.a.

Massime di principio

  • I termini assegnati al consulente tecnico d'ufficio possono essere prorogati quando la relativa istanza sia presentata prima della loro scadenza, ai sensi dell'art. 67, comma 3, c.p.a. in relazione all'art. 154 c.p.c.
  • La proroga dei termini della consulenza tecnica è giustificata quando il numero dei documenti e la complessità degli accertamenti rendano necessario un differimento, soprattutto ove le parti vi concordino.
  • L'accoglimento della proroga dei termini istruttori comporta la modifica dell'ordinanza istruttoria e la prosecuzione del giudizio con successiva fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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