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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23187/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2007. Secondo l’Ufficio, la società contribuente aveva partecipato a operazioni immobiliari e di leasing immobiliare ritenute fraudolente, finalizzate a ottenere indebiti vantaggi fiscali: nella prima vicenda un immobile sarebbe stato oggetto, nello stesso giorno, di più passaggi di proprietà a valori molto diversi, con indebita detrazione IVA sui canoni di leasing e mancato versamento dell’imposta a valle; nella seconda, una società del gruppo in perdita avrebbe percepito un corrispettivo per la cessione di diritti su un preliminare e per consulenza, corrispettivo poi imputato alla capogruppo ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo integrata una frode IVA e, al tempo stesso, riconoscendo la deducibilità dei costi limitatamente al valore reale del bene, pari a sei decimi del prezzo artificiosamente maggiorato. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione delle norme tributarie e dei principi unionali in materia di frodi IVA; motivazione apparente sulla riconducibilità delle società e sulla frode; motivazione apparente/incongrua sulla perizia di stima; motivazione contraddittoria e violazione delle norme sulla deducibilità dei costi; violazione delle norme su inerenza e deducibilità; violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 600/1973 e delle presunzioni per la ripresa relativa all’operazione con la seconda società; infine, applicazione dello ius superveniens sulle sanzioni tributarie.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente, osservando che la CTR aveva ricostruito in modo ampio e circostanziato i fatti e gli indizi di partecipazione della contribuente alla frode IVA. Ha dichiarato inammissibili i motivi che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sui costi di leasing, spiegando che la CTR aveva correttamente escluso la deducibilità della parte di costo eccedente il valore effettivo del bene per difetto di inerenza. Anche la censura sulla ripresa relativa alla società interposta è stata ritenuta inammissibile perché volta a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito. Infine, il motivo relativo allo ius superveniens sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile perché la questione avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di appello con la prima difesa utile, risultando ormai coperta da giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della rettifica del reddito; la censura della contribuente è stata respinta perché avrebbe richiesto una rivalutazione del merito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato tra le norme violate nel primo motivo; la Corte non ha accolto la censura perché diretta a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato nel primo motivo; non è stata ravvisata violazione per le stesse ragioni di inammissibilità della censura di merito.

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973

    consente l’imputazione del ricavo al soggetto interponente/interposto; la CTR lo ha applicato alla seconda operazione, e la Corte ha ritenuto inammissibile la critica perché fondata su diversa lettura dei fatti.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    la deducibilità dei costi richiede comunque una verifica di inerenza; la CTR l’ha compiuta correttamente limitando la deduzione al valore reale del bene.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per la deducibilità dei costi; la Corte ha escluso la violazione perché la parte di costo eccedente il valore effettivo è stata ritenuta non inerente.

  • art. 2696 c.c.

    richiamato nel sesto motivo insieme alle presunzioni; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2729, primo comma, c.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per veicolare censure di violazione di legge, ma la Corte ha chiarito che le doglianze tendevano in realtà a contestare il fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi di motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità della sentenza di appello.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla motivazione apparente/contraddittoria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente e non apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il contenuto della motivazione delle sentenze tributarie; la CTR ha rispettato il requisito motivazionale.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato con l’art. 32 per la deduzione dello ius superveniens nel giudizio di appello.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    indicato come termine per la prima difesa utile in appello, nel quale avrebbe dovuto essere dedotta la lex mitior.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per disporre il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 471/1997, artt. 1, 5 e 6

    richiamati nel settimo motivo nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 158/2015; la Corte ha escluso che la questione potesse essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • d.lgs. n. 158/2015

    indicato come fonte dello ius superveniens invocato per la riduzione delle sanzioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel testo come norma sulla imputazione dei redditi al soggetto interponente o reale beneficiario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia contestata nel merito o ritenuta non convincente.
  • In materia di presunzioni, la selezione e la valorizzazione degli indizi, nonché la verifica della loro concludenza, appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
  • Ai fini della deducibilità dei costi, anche quando una norma speciale ne consenta in astratto la deduzione, il giudice deve verificare l’inerenza del costo all’attività d’impresa; la quota eccedente il valore effettivo dell’operazione può essere esclusa dalla deduzione se priva di inerenza.
  • Lo ius superveniens favorevole in materia di sanzioni tributarie deve essere tempestivamente dedotto nel grado di merito utile; se non viene prospettato in appello, la questione resta preclusa in cassazione per effetto del giudicato interno o della copertura del dedotto e deducibile.
  • L’imputazione del reddito a un soggetto interposto è legittima quando gli elementi fattuali mostrano che l’operazione è strutturata per spostare artificiosamente ricavi o costi tra soggetti del medesimo gruppo al fine di conseguire un vantaggio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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