Ordinanza n. 4170/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In una precedente ordinanza cautelare, il TAR aveva accolto l'istanza cautelare e ordinato all'amministrazione di procedere a un motivato riesame della posizione del cittadino straniero. Con l'istanza ex art. 59 c.p.a., il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione dell'ordine di riesame e ha chiesto l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 59 c.p.a., rilevando che, nelle more, la Prefettura di Pavia aveva dato esecuzione all'ordine giudiziale di riesame mediante un nuovo provvedimento del 28 agosto 2026, rivalutando la posizione del ricorrente con esito favorevole. Per tale sopravvenienza è venuto meno l'interesse alla coltivazione dell'istanza attuativa. Il Tribunale ha compensato le spese della fase processuale e confermato la camera di consiglio già fissata per il 25 novembre 2026, senza definire il ricorso principale contro la revoca originaria.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
L'istanza per l'adozione di misure attuative dell'ordinanza cautelare diviene improcedibile quando, nelle more, l'amministrazione esegue spontaneamente l'ordine di riesame e viene meno l'interesse concreto alla sua coltivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e come fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'istanza ex art. 59 c.p.a. volta a ottenere misure attuative di un'ordinanza cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione, nelle more del giudizio, esegue l'ordine giudiziale di riesame con un provvedimento favorevole all'interessato.
- La sopravvenuta esecuzione dell'ordine di riesame cautelare non definisce automaticamente il ricorso principale contro l'atto originariamente impugnato, che può proseguire se permane l'interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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