Sentenza n. 7373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3368/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per collocare arredi sugli stalli di sosta adiacenti all’esercizio in Viale Giulio Cesare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza breve del TAR Lazio, Sez. II, n. 3368/2026, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di occupazione permanente di suolo pubblico. Con un unico articolato motivo ha dedotto erroneità e omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 2 e 3, della D.A.C. n. 118/2025 e degli artt. 2 e 20 del Codice della strada, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento. Ha sostenuto che Viale Giulio Cesare, strada urbana di quartiere di tipo E, sarebbe assoggettata alla disciplina che consente l’occupazione della fascia di sosta laterale; gli stalli richiesti sarebbero collocati fuori dalla carreggiata e, secondo la relazione tecnica allegata all’istanza, nell’area di parcheggio del controviale. Ha inoltre contestato che il TAR avesse introdotto la categoria dei meri stalli di sosta e avesse avallato una motivazione postuma dell’Amministrazione, sostenendo che la corsia di manovra prevista dalla definizione normativa della fascia di sosta laterale potesse corrispondere, nel caso concreto, alla corsia di marcia. Roma Capitale ha chiesto il rigetto dell’appello e riproposto le domande e le eccezioni non esaminate in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. Ritiene decisivo che Viale Giulio Cesare sia inclusa dal P.G.T.U. nella viabilità principale e che l’area richiesta, come accertato in primo grado, sia delimitata dalla carreggiata da una striscia continua e sia priva di una distinta corsia di manovra. Non si tratta quindi di una «fascia di sosta laterale» ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 23, del Codice della strada, e non ricorre la deroga prevista dall’art. 9, comma 3, della D.A.C. n. 118/2025 per le occupazioni su marciapiede o fascia di sosta laterale. La classificazione della strada come di quartiere o di tipo E non supera il divieto applicabile alle nuove occupazioni sulla viabilità principale, né consente di assimilare la corsia di marcia alla distinta corsia di manovra. È respinta anche la censura di motivazione postuma: l’Amministrazione ha illustrato in giudizio ragioni del diniego già espresse in sede procedimentale. Le spese del grado sono poste a carico della società appellante e liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, D.A.C. n. 118/2025
Il richiamo alla definizione codicistica della definizione di ‘fascia di sosta laterale’ da parte dell’Amministrazione capitolina, ai fini dell’art. 9 della D.A.C. n. 118/2025, appare in linea con la ‘ratio’ della disposizione, che è quella di prevedere la corsia di manovra distinta e separata dalla differente corsia di marcia, per la tutela della sicurezza della circolazione e l’incolumità delle persone.
La deroga che consente l’occupazione sulle strade di tipo E ricomprese nella viabilità principale opera soltanto per una fascia di sosta laterale conforme alla definizione del Codice della strada, inclusa la presenza di una corsia di manovra distinta dalla corsia di marcia.
art. 20, comma 1, d.lgs. 285/1992
Il d.l. n. 34/2020 non risulta avere introdotto alcuna deroga alle prescrizioni del Codice della Strada, anzi l’art. 181, riferito alle OSP commerciali, non autorizza il rilascio delle concessioni sulle strade della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi.
La disciplina emergenziale richiamata non autorizza nuove concessioni commerciali di occupazione sulle strade della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi; l’occupazione resta subordinata alle condizioni e ai limiti previsti dal Codice della strada.
art. 3, comma 1, n. 23, d.lgs. 285/1992
Ai sensi dell’art. 3, n. 23 del Codice della Strada si intende ‘fascia di sosta laterale’, la parte della strada adiacente alla careggiata, separata da questa mediante una striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
La fascia di sosta laterale richiede una separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua e comprende una corsia di manovra; la sola presenza di stalli di sosta delimitati da striscia continua non è sufficiente.
art. 12, commi 1 e 2, D.A.C. n. 21/2021
Ne consegue che le argomentazioni difensive sostenute dall’appellante non possono trovare condivisione, essendo dirimente l’elezione a viabilità principale di Viale Giulio Cesare, operata dal P.G.T.U., volta ad assicurare la sicurezza della circolazione e quella urbana dei centri abitati, perché operi il divieto alla OSP commerciale.
Per le occupazioni commerciali sulle sedi stradali della viabilità principale opera il divieto regolamentare, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina; la classificazione della strada nel P.G.T.U. come viabilità principale è determinante.
art. 10-bis l. 241/1990
Inoltre, come si legge nella comunicazione di motivi ostativi, ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, “lo stato attuale dei luoghi non consente la concessione dell’occupazione di suolo pubblico in oggetto, in quanto attualmente l’area richiesta, a seguito dell’intervento giubilare di riqualificazione di Piazza del Risorgimento e dello spostamento in Viale Giulio Cesare del capolinea di un autobus di linea, non è interessata dalla ricollocazione di n. 6 postazioni di commercio su area pubblica come da Determinazione Dirigenziale prot. VR/528/2025”.
La comunicazione dei motivi ostativi precede il diniego e contiene ragioni riferite allo stato dei luoghi; il giudice esclude che le spiegazioni fornite in giudizio costituiscano motivazione postuma, ritenendole illustrazione delle ragioni già espresse in sede procedimentale.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame, riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le domande e le eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado, non esaminate dal Giudice di prime cure.
La parte appellata può riproporre in appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., domande ed eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate; la sentenza non reca una statuizione specifica su tali questioni.
Massime di principio
- La deroga che consente occupazioni di suolo pubblico sulle strade di tipo E ricomprese nella viabilità principale è limitata alle aree collocate su marciapiedi o su una fascia di sosta laterale conforme alla definizione del Codice della strada; quest’ultima richiede una striscia di margine discontinua e una corsia di manovra distinta dalla corsia di marcia.
- Quando il P.G.T.U. include una strada nella viabilità principale, tale classificazione è determinante ai fini del divieto regolamentare di nuove occupazioni commerciali sulla sede stradale, anche se la strada è classificata come urbana di quartiere o di tipo E.
- La presenza di stalli di sosta delimitati da striscia continua e senza corsia di manovra non integra una fascia di sosta laterale e non consente di invocare la deroga prevista per le occupazioni su tale fascia.
- Non sussiste motivazione postuma quando le deduzioni rese dall’Amministrazione in giudizio illustrano ragioni del diniego già espresse nella fase procedimentale.
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