Sentenza n. 276/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia prot. n. -OMISSIS- List del 10 novembre 2022, recante il diniego di iscrizione nella White List degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 e il provvedimento di informazione interdittiva ex art. 91 e 89 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2014, n. 218; - del “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica tra la Prefettura di Reggio Emilia e il Comune di Reggio nell’Emilia” del 19 novembre 2015; - del “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica tra la Prefettura di Reggio Emilia e i Comuni della Provincia di Reggio nell’Emilia” del 22 giugno 2016; - dell’“Addendum ai Protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica sottoscritti dai comuni della Provincia di Reggio Emilia con la Prefettura di Reggio Emilia in data 19 novembre 2015 e 22 giugno 2016”; - di ogni altro atto presupposto o connesso, anche non noto, che sia lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nella White List prefettizia e informazione interdittiva antimafia, oltre ai Protocolli di legalità e relativo Addendum riguardanti l'edilizia privata e l'urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego prefettizio di iscrizione nella White List e la contestuale informazione interdittiva antimafia, deducendo l'illegittimità della valutazione prefettizia circa la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha inoltre impugnato i Protocolli di legalità sottoscritti dalla Prefettura con il Comune di Reggio Emilia e con i Comuni della provincia, nonché il relativo Addendum, contestandone l'applicazione alle attività edilizie e urbanistiche. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dei Protocolli per difetto di interesse, trattandosi di atti privi di immediata efficacia lesiva, e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto prima facie infondate le censure contro il diniego e l'interdittiva, considerata la pluralità e gravità degli elementi posti a fondamento della valutazione prefettizia; aveva inoltre escluso il periculum in mora rispetto ai Protocolli, rilevando che i titoli edilizi dell'impresa non erano stati sospesi, dichiarati decaduti o annullati, e che il danno economico prospettato non era stato dimostrato come grave e irreparabile. Nel corso del giudizio l'impresa ha depositato una dichiarazione di rinuncia, comunicando di avere ottenuto, il 15 luglio 2025, l'iscrizione nella White List.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia non era stata notificata alle altre parti e quindi non integrava una rinuncia rituale idonea a determinare l'estinzione del giudizio. Tuttavia, l'art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice di desumere, anche in assenza delle formalità previste dai commi precedenti, da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dall'impresa, unitamente alla circostanza sopravvenuta dell'iscrizione nella White List, è stata ritenuta univoco elemento dimostrativo del venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi deciso nel merito la legittimità del diniego, dell'interdittiva o dei Protocolli di legalità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia [...]»; «4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa».
La rinuncia irrituale, in particolare perché non notificata alle controparti, non determina da sola l'estinzione del giudizio, ma costituisce un qualificato e univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, valutabile dal giudice ai sensi del comma 4.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
«il ricorso [...] è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione».
La sopravvenuta carenza di interesse, desunta dalla rinuncia irrituale e dall'ottenimento dell'iscrizione nella White List, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 84, comma 3, c.p.a.
«La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza».
La mancata notificazione della rinuncia impedisce di considerarla rituale ai fini dell'estinzione, senza tuttavia precludere la valutazione della rinuncia come elemento probatorio del venir meno dell'interesse.
art. 83-bis d.lgs. 159/2011
«Il Ministero dell’interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata [...]».
La norma è stata richiamata nel precedente esame cautelare come base, prima facie ampia, per l'estensione convenzionale della documentazione antimafia mediante Protocolli di legalità, anche con riferimento ad attività edilizie; tale questione non è stata definita nella sentenza di merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti non produce gli effetti della rinuncia rituale e non determina automaticamente l'estinzione del giudizio, ma può essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale atto univoco comprovante la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta iscrizione dell'impresa nella White List, accompagnata da una dichiarazione di rinuncia al ricorso, integra un fatto univoco idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse all'annullamento del precedente diniego e dell'informazione interdittiva, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio in rito e non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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