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Sentenza

Sentenza n. 2876/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 31 luglio 2025 emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di trasferimento a anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “-OMISSIS-” per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;

Giustizia amministrativa202504030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento a un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento della sede universitaria, formulata ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 e motivata da ragioni di salute. Ha dedotto, in particolare: l'incompetenza del dirigente che aveva adottato il diniego, sostenendo che il provvedimento spettasse al Rettore; la violazione delle regole applicabili ai trasferimenti a anni successivi al primo e dei principi relativi alla valutazione della situazione personale e sanitaria; ulteriori censure di merito contro il diniego; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa o insufficiente partecipazione procedimentale; nonché dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità della disciplina nazionale con il diritto sovranazionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il trasferimento a un anno successivo al primo non può essere disposto direttamente sulla base della mera disponibilità di posti o di gravi motivi personali, ma richiede una procedura comparativa aperta a tutti i soggetti interessati, preceduta dalla pubblicazione di un avviso o bando e fondata su criteri predeterminati, nel limite dei posti disponibili per l'anno di riferimento. Ha escluso qualsiasi automatismo tra i posti disponibili al primo anno e quelli disponibili per gli anni successivi, precisando che la graduatoria unica nazionale non rileva per tali trasferimenti e che l'università ricevente deve rispettare il contingente di posti annualmente determinato. Ha respinto il motivo di incompetenza, interpretando in senso evolutivo l'art. 9 del r.d. n. 1269/1938: il riferimento storico al Rettore non attribuisce oggi a un organo di governo una competenza gestionale, poiché, alla luce della l. n. 240/2010, le decisioni sulle istanze di trasferimento rientrano nelle funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza. Ha respinto anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'amministrazione aveva dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Ha escluso i presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto sovranazionale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269

    l'art. 9 del Regio Decreto 4 giugno 1938 n. 1269

    La disposizione deve essere interpretata in chiave evolutiva: il riferimento al Rettore non attribuisce oggi agli organi di governo la competenza a decidere su istanze gestionali di trasferimento, che spetta alla dirigenza amministrativa.

  • allegato 2, punto 13, D.M. n. 218 del 2020

    procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione; pubblicazione di appositi avvisi o bandi

    Le iscrizioni a anni successivi al primo richiedono una procedura comparativa, con riconoscimento dei crediti e pubblicazione di un avviso o bando relativo ai posti disponibili.

  • art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale; funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento

    La norma recepisce la separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo dell'ateneo, e funzioni di gestione amministrativa, spettanti al direttore generale e alla dirigenza.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione della partecipazione procedimentale non conduce all'annullamento quando l'amministrazione dimostra che, per il contenuto vincolato o comunque determinato della decisione, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in termini sostanziali attraverso la valutazione dell'irrilevanza della violazione procedimentale, quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La fase cautelare è stata definita mediante fissazione dell'udienza pubblica di merito.

  • art. 88, commi 2 e 4, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo, nella motivazione della sentenza, a precedenti conformi e a motivazioni di altre decisioni.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti conformi nei casi di sentenza semplificata o con questioni già decise in senso uniforme.

Massime di principio

  • Il trasferimento universitario a un anno successivo al primo nei corsi a numero programmato non costituisce una posizione direttamente tutelabile sulla base di motivi personali o sanitari, ma deve essere valutato nell'ambito di una procedura comparativa aperta a tutti i potenziali interessati, preceduta dalla pubblicazione di un avviso o bando e fondata su criteri predeterminati.
  • La disponibilità di posti al primo anno non determina automaticamente la disponibilità di posti negli anni successivi: i contingenti per gli anni successivi sono autonomi, annualmente determinati dall'ateneo e soggetti al limite dei posti effettivamente disponibili per trasferimento.
  • La graduatoria unica nazionale e il superamento del test di ammissione al primo anno non costituiscono, di per sé, presupposti decisivi per il trasferimento a anni successivi al primo, che resta subordinato alla procedura comparativa e al riconoscimento dei crediti da parte dell'università di destinazione.
  • Le disposizioni risalenti che attribuiscono competenze al Rettore devono essere interpretate alla luce dell'attuale principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione: le decisioni gestionali sulle istanze di trasferimento degli studenti spettano alla dirigenza amministrativa, non agli organi di governo dell'università.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione dimostra che il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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