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Sentenza

Sentenza n. 4147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6158 del 13 ottobre 2020, come accertata dalla precedente sentenza di ottemperanza n. 1132 del 12 febbraio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6158 del 13 ottobre 2020, che aveva annullato l’avviso ministeriale del 2 aprile 2019 e riconosciuto la necessità di riesaminare la richiesta di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria. In una precedente fase di ottemperanza, definita con sentenza n. 1132 del 12 febbraio 2026, il Consiglio di Stato aveva ordinato al Ministero di riesaminare la domanda entro sessanta giorni, nominando anche un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia. Nel corso della presente fase il Ministero ha depositato il decreto direttoriale del 31 marzo 2026, con cui, all’esito della disamina della domanda, ha riconosciuto il titolo estero ai fini dell’esercizio della professione docente nella classe di concorso A-60, subordinatamente al superamento di misure compensative.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto documentata l’avvenuta esecuzione della sentenza n. 6158 del 13 ottobre 2020, mediante l’adozione del decreto direttoriale del 31 marzo 2026, adottato in attuazione dell’ordine contenuto nella precedente sentenza di ottemperanza n. 1132 del 12 febbraio 2026. Ha quindi dichiarato che non vi era più luogo a provvedere ulteriormente sulla domanda di ottemperanza. Il Collegio ha precisato che ogni eventuale ulteriore controversia dovrà riguardare direttamente gli atti adottati in esecuzione della sentenza, e non la loro mancata esecuzione. Le spese della fase sono state compensate, considerando sia il mancato svolgimento di ulteriore attività difensiva da parte del ricorrente sia la tempestività dell’adeguamento ministeriale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a dare esecuzione al comando contenuto nella sentenza oggetto di ottemperanza, la domanda di esecuzione diviene priva di ulteriore oggetto e il giudice deve dichiarare il non luogo a provvedere.
  • Le eventuali contestazioni relative al contenuto, alla legittimità o alla correttezza del provvedimento adottato in esecuzione del giudicato devono essere fatte valere mediante autonoma impugnazione dell’atto sopravvenuto, non attraverso la prosecuzione della domanda di ottemperanza per inerzia.
  • La nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia non impedisce all’amministrazione di adempiere direttamente al comando giudiziale entro il termine assegnato; l’adozione tempestiva dell’atto esecutivo rende non necessario l’intervento commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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