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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21911/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si trattava di un provvedimento di consegna/extradizione in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Procura di Lovanio per l'esecuzione di una condanna a 37 mesi di reclusione per furto aggravato commesso a Rotselaar tra il 7 e il 9 settembre 2023. Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: (i) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU e degli artt. 17 e 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per mancata verifica dell'effettiva conoscenza del processo straniero da parte del ricorrente; (ii) inosservanza dell'art. 18-bis della legge 69/2005 perché la Corte avrebbe erroneamente escluso il radicamento ultraquinquennale del ricorrente in Italia; (iii) violazione degli artt. 2, 3, 10 e 117 Cost., dell'art. 3 CEDU e del divieto di non-refoulement, sostenendo che la consegna esporrebbe il ricorrente al rischio di successiva espulsione in Algeria dopo l'esecuzione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata depositata il 19 maggio 2026 e il ricorso è stato presentato telematicamente il 29 maggio (data indicata nel provvedimento), oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, comma 2, della legge n. 69 del 2005. Per tali ragioni i motivi di merito non sono stati esaminati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non essendo ravvisata colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, è stato altresì condannato, in via equitativa, al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • art. 22, secondo comma, legge 22 aprile 2005, n. 69

    "contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza"

    La Corte ha applicato la disposizione come termine perentorio: il ricorso per cassazione depositato oltre i cinque giorni è inammissibile e pertanto i motivi non possono essere esaminati nel merito.

  • art. 17 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Norma relativa alla sentenza di consegna esecutiva del mandato d'arresto europeo; richiamata indirettamente poiché l'art. 22 stabilisce il termine per proporre ricorso avverso tale sentenza.

  • art. 18 e art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiamati dal ricorrente per questioni di conoscenza del processo e di radicamento in Italia; non sono stati esaminati dalla Corte per via dell'inammissibilità procedurale, ma sono le norme che disciplinano possibili limitazioni alla consegna per motivi procedurali o di integrazione sociale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in riferimento al diritto alla giusta difesa e al contraddittorio; la Corte non ha esaminato il profilo sostanziale però a causa dell'inammissibilità per tardività.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come garanzia di un giusto processo; il vizio dedotto non è stato valutato nel merito per il difetto di ammissibilità del ricorso.

  • art. 3 CEDU

    Evocato dal ricorrente in relazione al rischio di trattamenti contrari all'art. 3 dopo una possibile espulsione: la questione non è stata esaminata dal giudice della cassazione a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • artt. 2, 3, 10, 117 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in connessione ai diritti fondamentali e all'obbligo di conformità alla Convenzione europea; non valutati nel merito per tardività del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'applicazione della sanzione equitativa (cassa delle ammende) pur in assenza di colpa grave nella presentazione tardiva del ricorso.

  • divieto di non-refoulement (norma internazionale/di principio)

    Richiamato dal ricorrente come limite alla consegna in caso di rischio di espulsione verso paese terzo dove potrebbero sussistere trattamenti contrari ai diritti umani; la Corte non ha esaminato l'eccezione per motivi procedurali.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso avverso provvedimenti di consegna/extradizione (legge n. 69/2005) sono perentori: il deposito oltre il termine di cinque giorni comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • Quando si impugna una decisione di consegna basata su un mandato d'arresto europeo, le eccezioni processuali e di merito (mancata conoscenza del processo straniero, radicamento nel territorio, rischio di non-refoulement) devono essere sollevate tempestivamente e devono essere supportate da documentazione probatoria già nel grado precedente o nel ricorso per evitare decadenze procedurali.
  • La Corte di cassazione, una volta constatata l'inammissibilità per tardività, non entra nel merito delle questioni sostanziali e limita la propria pronuncia alle conseguenze procedurali (inammissibilità, condanna alle spese, eventuale sanzione equitativa).
  • Il rischio di espulsione verso un paese terzo (non-refoulement) costituisce un possibile motivo ostativo alla consegna, ma perché sia valutato occorre che il difensore lo abbia dedotto e documentato nei termini e gradi processuali previsti; altrimenti il giudice non lo esamina per inammissibilità procedurale.
  • In caso di ricorso giudicato inammissibile per tardività, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma equitativa alla cassa delle ammende, salvo che non ricorra colpa grave nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

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