Cassazione Penale, Sentenza n. 13015/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del divieto di "reformatio in peius": la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva come aggravante aumentativa della pena, purché tale circostanza non era stata espressamente valutata né motivata dal giudice di primo grado (Tribunale) né risultava nel dispositivo. L'imputato aveva proposto appello in proprio favore; pertanto l'innalzamento del trattamento sanzionatorio basato su una recidiva non previamente "ritenuta" dal primo giudice sarebbe vietato.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha statuuto che la recidiva non era stata oggetto di specifica valutazione motivazionale in primo grado e che la generica richiamazione della pluralità di aggravanti nel bilanciamento non può sostituire la verifica puntuale richiesta per la recidiva. Di conseguenza la sentenza della Corte d'Appello è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello per la rideterminazione della pena escludendo la rilevanza della recidiva. L'annullamento non ha inciso sulla declaratoria di responsabilità definitiva già non impugnata e non ha prodotto effetti di prescrizione diversi.
Norme richiamate
art. 69 cod. pen.
menzionato per il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti
Usato per segnalare che il Tribunale aveva operato un bilanciamento ex art. 69, ma la Corte precisa che il richiamo generico alla pluralità delle aggravanti nel giudizio di comparazione non può sostituire la specifica motivazione richiesta per la recidiva
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè, Rv. 247838)
citata integralmente come principio sulla valutazione della recidiva
Richiama il principio consolidato secondo cui la recidiva richiede una valutazione concreta e puntuale (natura dei reati, tipo di devianza, qualità e grado di offensività, distanza temporale, omogeneità, occasionalità della ricaduta e altri parametri individualizzanti) e non può essere applicata sulla base del mero riscontro formale di precedenti
Sez. 4, n. 36788 del 2020
precedente richiamato dalla difesa
Citato come precedente utile a sostenere il principio che la recidiva richiede motivazione specifica; la Corte di legittimità lo considera coerente con la necessità di evitare una reformatio in peius non fondata
Giurisprudenza costituzionale (varie sentenze del 2007-2009)
più pronunce (es. 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171) richiamate in Calibè
Richiamate come fonte che ha ispirato l'obbligo di motivazione approfondita sulla recidiva e sui principi di individualizzazione della pena
Massime di principio
- Quando l'appello è proposto solo dall'imputato, il divieto di "reformatio in peius" impedisce che il giudice d'appello aggravi la posizione sanzionatoria intervenendo su circostanze aggravanti non espressamente valutate e motivate in primo grado
- La recidiva è una circostanza aggravante che richiede una valutazione motivata e parametrata alla personalità del reo e alla specificità dei fatti (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.); una mera elencazione o un richiamo generico non sono sufficienti
- Se la circostanza aggravante non risulta considerata nel dispositivo o nella motivazione del primo grado, deve essere ritenuta inesistente ai fini del miglioramento della posizione dell'imputato in appello
- La mancata specifica valutazione della recidiva da parte del giudice di primo grado comporta, in caso di aggravamento in appello, l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame, senza effetto sulla declaratoria di responsabilità ormai irrevocabile
- Per il difensore: nelle difese o in primo grado è fondamentale chiedere esplicitamente che ogni circostanza presa in considerazione sia espressamente enunciata e motivata nel dispositivo e nella motivazione, per evitare che la Corte d'appello possa poi invocare elementi non adeguatamente trattati
- Per il giudice d'appello: non si può dedurre la sussistenza di aggravanti complesse da vaghi riferimenti o dalla pluralità di circostanze già valutate; occorre verificare se il primo giudice avesse davvero considerato e motivato quell'aggravante
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