Cassazione Penale, Sentenza n. 51501/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto dell'istanza ex art. 299 c.p.p. (revoca o modifica della misura cautelare) nel procedimento "Rinascita Scott", deducendo carenza di motivazione e inosservanza/erronea applicazione di norme processuali (artt. 273, 274, 275, 299 c.p.p.) con particolare riferimento alla valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari. La difesa sosteneva che risultanze dibattimentali (perizia trascrittiva, dichiarazioni di testimoni quali Mantella, Migliavacca, Arena, D'Angela, Moscato e documentazione della Casa Circondariale) costituivano elementi nuovi e decisivi per ridimensionare gli indizi a carico e giustificare revoca o sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa si sia limitata a proporre una diversa, parcellizzata, valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui gli elementi emergenti nel dibattimento possono costituire "fatto nuovo" idoneo a modificare il quadro probatorio, ma devono essere valutati nella loro interezza e non selettivamente; ove il giudice ritenga non decisivi tali elementi, è comunque tenuto a darne ragione. È stato inoltre richiamato che la sopravvenuta condanna può essere valorizzata come fatto storico anche senza trasmissione integrale della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'impugnazione avanti il giudice distrettuale (ricorso per revoca/modifica avverso provvedimenti cautelari). La Corte ne registra l'impiego procedurale per l'appello proposto dal ricorrente.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma invocata per la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare. La decisione richiama che le sopravvenienze probatorie acquisite in dibattimento possono integrare un "fatto nuovo" ai sensi di questa istanza ma devono essere valutate globalmente dal giudice.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sulla motivazione e valutazione delle prove; la Corte non accoglie una diversa lettura dei fatti che si limiti a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso in riferimento ai profili di motivazione e valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto.
art. 275 cod. proc. pen.
Rilevato nella doglianza circa la corretta applicazione delle norme processuali; la Cassazione ribadisce che non compete al giudice di legittimità rivedere la valutazione degli elementi di fatto operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito sui fatti: un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura degli elementi probatori è inammissibile.
- Elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale possono costituire un "fatto nuovo" idoneo a modificare la misura cautelare, ma devono essere valutati nel loro complesso, non in modo parcellizzato.
- Se il giudice ritiene che le nuove risultanze non siano decisive, è comunque tenuto a motivare il perché del mancato riconoscimento della loro novità o decisività.
- La sopravvenuta pronuncia di condanna o di proscioglimento può essere valorizzata come fatto storico senza necessità di trasmettere integralmente la motivazione della sentenza.
- In ricorsi cautelari è essenziale dimostrare che le sopravvenienze probatorie sono nuove, rilevanti e idonee a mutare concretamente il quadro indiziario e le esigenze cautelari; mere contestazioni parziali o rilavorazioni dei medesimi elementi sono insufficienti.
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