Cassazione Civile, Ordinanza n. 08597/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione aveva ingiunto a una società il pagamento di somme per omesso versamento di IMU relative a più avvisi di accertamento emessi dal comune. La società aveva impugnato cartella e avvisi presupposti, deducendo: omessa notifica degli avvisi di accertamento per le annualità 2012-2015; conseguente prescrizione dei crediti per 2012-2014; decadenza del potere impositivo per 2012 e 2013; nullità della notifica PEC della cartella perché proveniente da indirizzo non iscritto in un pubblico elenco. In primo grado era stata accolta la tesi dell’omessa notifica degli avvisi. In appello il comune aveva censurato la decisione sostenendo che gli avvisi erano stati notificati e che la CTR aveva errato nel richiedere la raccomandata informativa prevista per le notifiche eseguite da messo comunale ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l. n. 890/1982. In Cassazione il comune ha denunciato violazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la disciplina richiamata dalla CTR non fosse applicabile ai tributi locali e che la notifica fosse valida anche se ricevuta da soggetto diverso dal legale rappresentante. La società ha resistito eccependo inammissibilità del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla notifica PEC della cartella, per asserita inesistenza della notifica a mezzo PEC da indirizzo non inserito nei registri ufficiali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del comune. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità perché generica. Nel merito ha affermato che l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 si applica anche ai tributi diversi dalle imposte sui redditi e che, per le notifiche di avvisi di accertamento eseguite da messo comunale o messo speciale, la raccomandata informativa è adempimento essenziale anche quando l’atto sia consegnato a persona di famiglia, con conseguente correttezza della decisione della CTR che aveva annullato la cartella per omessa prova della rituale notifica dei presupposti avvisi. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito, poiché la reiezione del ricorso principale rendeva superfluo l’esame della censura sulla PEC. La Corte ha inoltre condannato il comune al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della notifica; la Corte non nega in astratto la norma, ma afferma che la disciplina speciale dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 governa la notificazione degli avvisi di accertamento tributari.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione, pur inserita nella disciplina delle imposte sui redditi, si applica anche ai tributi diversi; nelle notifiche eseguite da messi comunali o speciali la raccomandata informativa è adempimento essenziale.
art. 7, comma 3, L. 20 novembre 1982, n. 890
La CTR lo ha applicato per ritenere necessaria la comunicazione di avvenuta notifica a mezzo raccomandata quando la notifica sia eseguita da messo comunale.
art. 366, comma 6, c.p.c.
Invocato dalla società per l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza; la Corte non si pronuncia nel merito perché l’eccezione di inammissibilità era generica.
art. 360-bis c.p.c.
Invocato dalla società quale causa di inammissibilità del ricorso principale; la Corte non vi dà seguito, ritenendo assorbente l’infondatezza del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Base formale del motivo del ricorso principale per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale del ricorso incidentale per falsa applicazione delle norme sulla notificazione via PEC.
art. 3-bis L. n. 53/1994
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la validità della notifica PEC della cartella.
art. 16-ter D.L. n. 179/2012
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai pubblici elenchi dai quali deve risultare l’indirizzo PEC utilizzato per la notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per gli avvisi di accertamento tributario, l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 ha portata generale e si applica anche ai tributi locali, non solo alle imposte sui redditi.
- Quando la notificazione dell’avviso di accertamento è eseguita da messo comunale o messo speciale, l’invio della raccomandata informativa costituisce formalità essenziale; la sua omissione comporta invalidità della notifica.
- La validità della notifica non può essere affermata sulla sola base della consegna dell’atto a un soggetto diverso dal legale rappresentante se la disciplina speciale richiede ulteriori adempimenti formali.
- Un’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere scrutinata, deve essere specifica e comprensibile; un rilievo meramente generico è esso stesso inammissibile.
- Se il ricorso principale è rigettato per ragioni assorbenti, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito e non richiede esame nel merito.
- Il rigetto del ricorso principale comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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