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Sentenza

Sentenza n. 4395/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - del provvedimento del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 54464 del 17 aprile 2026; - del provvedimento del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 139527 del 23 ottobre 2025; - dell’“Atto di indirizzo sulle installazioni di stazioni radio base e antenne per la telefonia mobile, richiesta presentata da n. 5 consiglieri comunali prot. n. 168561 del 18/12/2025”, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Giugliano in Campania n. 80 del 29 dicembre 2025 (“Atto di Indirizzo”); - ove occorrer possa, della nota del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 55199 del 20 aprile 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché di contenuto sconosciuto; nonché per l’accertamento e la declaratoria - del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44, comma 10, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 9 settembre 2025 relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Giugliano in Campania, in Via Arturo Labriola, 18 (N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania, Foglio 53, Mappale 900) e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all’installazione ed esercizio della stessa;

Giustizia amministrativa202603848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota istruttoria comunale di richiesta di integrazione documentale, precedente nota comunale e atto di indirizzo consiliare sulle installazioni di stazioni radio base, con contestuale domanda di accertamento del silenzio-assenso sull'istanza autorizzatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva presentato un'istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base su un immobile privato, in area sottoposta a vincolo aeroportuale. Il Comune aveva avviato una conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona. Nel corso dell'istruttoria erano stati acquisiti il parere tecnico favorevole dell'ARPAC, il nulla osta dell'ENAC e l'attestazione del deposito sismico. Successivamente il Consiglio comunale aveva approvato un atto di indirizzo programmatico che privilegiava l'utilizzo di immobili comunali e, in subordine, il co-siting, imponendo la motivazione dell'eventuale impossibilità di tali soluzioni. Il Comune aveva quindi richiesto alla società un'integrazione documentale sulle ragioni del mancato ricorso ai siti alternativi. La ricorrente deduceva la violazione delle norme sui termini della conferenza di servizi, l'avvenuta formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 e l'illegittimità delle prescrizioni localizzative comunali, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del titolo formatosi per silentium. L'ARPAC non si costituiva; il Comune si costituiva eccependo, tra l'altro, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Nel corso del giudizio, il Comune, con nota del 2 luglio 2026, ha formalmente preso atto del perfezionamento del titolo abilitativo per silenzio-assenso relativo all'istanza iniziale e ha archiviato il procedimento di sospensione. Tale sopravvenienza, qualificata dal TAR come rimozione in autotutela degli atti contestati, ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta; il difensore della ricorrente non si è opposto alla declaratoria di improcedibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quanto agli ulteriori provvedimenti impugnati. L'impugnazione dell'atto di indirizzo consiliare è stata invece dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per carenza di interesse, poiché l'atto aveva natura meramente programmatica ed endoprocedimentale, priva di disposizioni puntuali, precettive o immediatamente esecutive e quindi incapace di produrre una lesione autonoma, diretta e attuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    La disposizione è richiamata quale base normativa del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione per l'installazione della stazione radio base; il Comune ha successivamente preso atto del suo perfezionamento.

  • art. 49 d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione unica richiesta per la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione.

  • art. 8, comma 6, legge n. 36/2001

    Richiamato in relazione alla futura adozione di un regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse all'impugnazione dell'atto di indirizzo, privo di lesività autonoma, diretta e attuale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla presa d'atto comunale del silenzio-assenso e dall'archiviazione del procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta rimozione in autotutela degli atti impugnati e il conseguente venir meno dell'utilità concreta e attuale della pronuncia determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Un atto comunale di mero indirizzo programmatico, destinato a orientare la futura attività regolamentare e pianificatoria e privo di prescrizioni puntuali, precettive o immediatamente esecutive, non è autonomamente impugnabile in assenza di una lesione diretta, attuale e concreta.
  • La natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva di criteri programmatici preclude l'azione di annullamento per difetto delle condizioni dell'azione, anche quando tali criteri siano destinati a orientare successivi provvedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilitàLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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