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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10912 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto regolare la notificazione dell'avviso di accertamento, ricevuto presso la casa della contribuente dal fratello B.R., e aveva quindi confermato la cartella di pagamento conseguente a un accertamento divenuto definitivo. Con i quattro motivi ha dedotto: omessa motivazione per mancato esame delle certificazioni anagrafiche dirette a escludere la convivenza con il fratello; violazione della disciplina sulla notificazione degli atti a mani di familiare; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, sostenendo di poter contestare la mancata notificazione dell'atto presupposto impugnando la cartella; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta efficacia preclusiva di una domanda di condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Il primo e il quarto motivo erano privi del necessario momento di sintesi richiesto, ratione temporis, dall'art. 360-bis c.p.c. e dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo e il terzo erano privi di un quesito di diritto adeguatamente formulato e riferito alla concreta fattispecie. La Corte non ha quindi esaminato nel merito né la regolarità della notificazione al fratello né gli effetti del condono o la possibilità di contestare la cartella per vizio dell'atto presupposto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, secondo la formulazione applicabile ratione temporis

    La censura motivazionale doveva indicare in modo chiaro, sintetico e autonomo il fatto controverso e il nesso tra la denunciata lacuna della motivazione e una diversa possibile decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis

    La Corte richiama la disciplina applicabile ratione temporis e i relativi requisiti di ammissibilità delle censure proposte in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto

    Per le violazioni di legge e per la nullità della sentenza era necessario formulare un quesito specifico, collegato ai fatti del caso, alla regola applicata dal giudice di merito e alla diversa regola invocata dal ricorrente.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 7

    La questione riguardava la presunzione di convivenza del familiare che riceve la notificazione presso l'abitazione del destinatario e la possibilità di vincerla con prova contraria. La Corte, tuttavia, non ha deciso il merito perché il motivo era inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La ricorrente sosteneva che la cartella potesse essere impugnata deducendo la mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto; anche questa questione non è stata esaminata nel merito per l'inadeguata formulazione del quesito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La censura per omessa pronuncia è stata però dichiarata inammissibile per mancanza del quesito di diritto richiesto dalla disciplina processuale allora vigente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che il giudice abbia valutato male le prove o applicato erroneamente una norma: ogni motivo deve rispettare i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione del ricorso.
  • Le censure di omessa o insufficiente motivazione devono individuare con precisione il fatto decisivo non esaminato, spiegare dove il fatto risulta dagli atti e chiarire perché il suo esame avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Le censure di violazione di legge devono essere collegate alla fattispecie concreta e non possono consistere in una richiesta astratta di parere o nell'enunciazione generica della corretta interpretazione normativa.
  • In materia di notificazione, la ricezione dell'atto da parte di un familiare presso l'abitazione del destinatario può fondare una presunzione di convivenza, ma la parte interessata può contestarla con elementi concreti; tale questione deve tuttavia essere dedotta e documentata correttamente nei precedenti gradi e nel ricorso per cassazione.
  • La cartella di pagamento può, in determinate situazioni, essere contestata per vizi dell'atto presupposto non notificato, ma la relativa eccezione deve essere formulata tempestivamente e con un motivo di ricorso specifico e processualmente ammissibile.
  • La Corte di cassazione può arrestarsi all'esame preliminare dell'ammissibilità senza valutare la fondatezza sostanziale delle doglianze; in tal caso la parte soccombente può essere condannata alle spese anche se la questione di merito non viene decisa.

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