Cassazione Penale, Sentenza n. 35883/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna relative a reati di traffico di stupefacenti e al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa (clan Contini). La Corte di appello respinse l'istanza ritenendo sussistere una cesura: fino al 2010 il ricorrente avrebbe fatto parte del clan in ruolo subalterno, mentre dal 2011 al 2015 avrebbe costituito un sodalizio autonomo dedito al traffico di stupefacenti, con soggetti e programma diversi. Bosti impugnò sostenendo che le sentenze richiamate dimostravano invece la continuità e l'appartenenza al clan anche nei periodi successivi al 2010, e che vi era sovrapposizione soggettiva e funzionale tra le imputazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse travisato elementi delle sentenze richiamate: la sentenza n. 3049/2018 indica che la formazione dedita agli stupefacenti era un'articolazione del clan Contini e che il reato di traffico era aggravato per la finalità di agevolare il clan; vi era inoltre sovrapposizione di nominativi tra i processi. La Cassazione ha rilevato che il giudice di merito (GUP e altri giudici della cognizione) aveva già valutato la continuazione tra talune fattispecie, e che l'ordinanza impugnata non poteva fondare il rigetto su elementi non desumibili dalle sentenze. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, da svolgersi alla luce dei rilievi della Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'ordinanza; la Corte ha valutato che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato correttamente i criteri per il riconoscimento della continuazione desumibili dalle sentenze, cioè l'unicità del disegno criminoso e la effettiva connessione tra le condotte.
art. 416-bis cod. pen.
Usato come riferimento per la partecipazione al clan mafioso Contini; la Cassazione ha ricostruito che la partecipazione al 416-bis, anche in relazione ai periodi successivi al 2010, è stata ritenuta in continuità o sovrapposta con le attività di traffico di stupefacenti in alcune sentenze di merito, fornendo collegamento tra le fattispecie.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferito ai reati di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha evidenziato che tale reato è stato qualificato da una sentenza come aggravato per essere commesso al fine di agevolare il clan Contini, elemento che avvicina la fattispecie al 416-bis e sostiene l'idea di un unico disegno criminoso.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra condotte giudicate in sentenze diverse è necessario che dalle stesse emergano elementi che attestino l'unicità del disegno criminoso (natura programmatica e finalità comuni), la sovrapposizione soggettiva o funzionale e non valutazioni basate su mere asserzioni del giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione deve attenersi e motivare coerentemente rispetto agli accertamenti già effettuati dal giudice della cognizione; se quest'ultimo ha ritenuto la continuazione tra reati, il giudice dell'esecuzione non può disconoscere tale continuità senza motivazione basata su elementi presenti nelle sentenze.
- La qualificazione del reato di traffico di stupefacenti come commesso per agevolare un'associazione mafiosa sostiene il nesso funzionale con il 416-bis e può essere elemento decisivo per il riconoscimento della continuazione.
- Per valutare la 'cesura' tra partecipazioni a sodalizi diversi è imprescindibile esaminare le imputazioni, la sovrapposizione dei nomi degli imputati e la parte motiva delle sentenze: l'assenza di prove documentali di una frattura interna non basta a fondare la discontinuità.
- In caso di contrasto fra i giudizi di merito e l'operato del giudice dell'esecuzione circa la sussistenza della continuazione, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame orientato dai principi sopra richiamati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35814/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35815/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35816/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35818/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35820/2025 del 03/11/2025
- Sentenza penale · 3 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2025 del 03/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →