Sentenza n. 6731/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale della Regione Lombardia – Direzione generale welfare n. 18311 del 14.12.2022 e del suo allegato A, con cui sono stati determinati gli importi dovuti dalla ricorrente in forza di quanto ivi riferito, con correlata ingiunzione alla stessa impresa del relativo pagamento entro 30 giorni, e dunque, ivi compresa l’ingiunzione di pagamento di € 48,23 a carico della ricorrente, nonché della comunicazione del predetto decreto; - dei provvedimenti e degli atti presupposti e/o connessi, per quanto di interesse e occorrente, e dunque: - del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute, di attuazione dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della salute del 29.07.2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15.06.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; il tutto previa rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, anche per come modificato e integrato dall’art. 1, co. 557, della legge n. 145/2018 e dall’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, e/o previa disapplicazione o previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme eventualmente frattanto pagate dall’impresa ricorrente o trattenute a suo carico per i titoli di cui sopra e che, per quanto sarà accertato e dichiarato in auspicato accoglimento del ricorso, risultino non dovute, in toto o in parte, nonché al pagamento delle somme correlativamente dovute a titolo di interessi e rivalutazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell'impresa soggetta al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di quantificazione dell'importo dovuto, con ingiunzione di pagamento
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Lombardia che le addebitava l'importo dovuto per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e interistituzionali presupposti, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015, la disapplicazione della disciplina o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, oltre alla restituzione delle somme eventualmente pagate. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 7 del decreto-legge n. 95/2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere o la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa con riferimento agli atti regionali.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente la giurisdizione, ritenendo che gli atti regionali di individuazione dei fornitori soggetti al payback e di quantificazione degli importi non costituiscano esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica. La Regione si limita infatti a svolgere un'attività tecnico-contabile di verifica, ricognizione e sommatoria di dati già determinati secondo parametri normativi e ministeriali, nonché a compilare l'elenco dei fornitori e degli importi dovuti. Trattandosi di attività vincolata e non intermediata dall'esercizio di un potere autoritativo, la controversia riguarda diritti soggettivi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa relativamente agli atti della Regione Lombardia, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Quanto agli atti delle amministrazioni centrali, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La quota di ripiano posta a carico dei fornitori di dispositivi medici è predeterminata dalla legge; l'attività regionale di applicazione della quota e quantificazione degli importi è vincolata.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 2, comma 1, decreto del Ministro della salute del 6.10.2022
Concorre a predeterminare la quota percentuale di ripiano applicabile ai fornitori.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- Quando una Regione individua i fornitori soggetti al payback sui dispositivi medici e quantifica gli importi dovuti mediante la mera verifica, ricognizione e sommatoria di dati contabili secondo parametri già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, svolge un'attività vincolata priva di discrezionalità amministrativa o tecnica.
- La controversia relativa ad atti regionali meramente ricognitivi e contabili, adottati senza esercizio di potere autoritativo e incidenti su diritti soggettivi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel processo amministrativo la questione di giurisdizione deve essere esaminata prima della questione relativa all'interesse ad agire e alle altre condizioni dell'azione.
- Quando il ricorso investe sia gli atti regionali di quantificazione del payback sia gli atti statali presupposti, il difetto di giurisdizione sugli atti regionali e la sopravvenuta carenza di interesse sugli atti centrali possono condurre, rispettivamente, a una declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità parziale dello stesso ricorso.
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