Cassazione Civile, Ordinanza n. 23236/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di somme versate a titolo di IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 1991. La società aveva chiesto la restituzione di quanto corrisposto in relazione a un avviso di accertamento relativo al medesimo anno d'imposta; l'Ufficio aveva negato il rimborso perché il giudizio pendente contro quell'avviso era stato definito con estinzione ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 40/2010, convertito dalla l. n. 73/2010. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento del diniego, ritenendo la domanda di rimborso indipendente dal giudizio estinto e valorizzando il passaggio in giudicato della decisione favorevole alla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per avere la sentenza ritenuto estranea la domanda di rimborso rispetto alla lite definita agevolmente, nonostante il rimborso riguardasse proprio il credito derivante dall'avviso di accertamento oggetto del giudizio estinto; (2) violazione dell'art. 3, comma 2-bis, lett. b), d.l. n. 40/2010, per avere attribuito all'estinzione effetti di consolidamento e giudicato favorevoli al contribuente; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla pretesa esclusione del diritto al rimborso prevista dalla norma di definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che, nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in Cassazione prevista dall'art. 3, comma 2-bis, lett. b), d.l. n. 40/2010, il pagamento della somma dovuta e l'adesione del contribuente comportano un effetto estintivo delle opposte pretese e, per espressa previsione normativa, escludono in ogni caso il rimborso delle somme versate per gli stessi anni d'imposta. Poiché la domanda di rimborso aveva ad oggetto somme corrisposte in relazione all'atto impositivo poi definito con estinzione, la pretesa restitutoria era incompatibile con la definizione agevolata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; le spese di legittimità seguono la soccombenza secondo il dispositivo riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura dell'Ufficio riguardava la motivazione della sentenza tributaria, per avere escluso un collegamento decisivo tra domanda di rimborso e giudizio sull'avviso di accertamento definito agevolmente.
art. 3, comma 2-bis, lett. b), d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
"In ogni caso non si fa luogo a rimborso"
La norma di definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione, interpretata letteralmente e sistematicamente, consente la chiusura della controversia mediante pagamento di una somma rapportata al valore della lite e preclude espressamente il rimborso delle somme versate per i medesimi anni d'imposta.
art. 16, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come criterio per determinare il valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto l'omessa pronuncia del giudice d'appello su uno specifico motivo relativo all'esclusione del diritto al rimborso.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro di deduzione dei vizi processuali relativi alla violazione di legge processuale e all'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge sostanziale.
art. 3, comma 2-bis, lett. b), d.l. n. 40/2010
La Corte lo qualifica come disciplina agevolativa/condono che definisce le liti pendenti in Cassazione e impedisce riflessi restitutori sui medesimi anni d'imposta.
Massime di principio
- Nelle definizioni agevolate delle liti fiscali, quando la norma prevede espressamente che "in ogni caso non si fa luogo a rimborso", il contribuente che aderisce alla definizione non può successivamente ottenere la restituzione delle somme versate per i medesimi anni d'imposta.
- La chiusura agevolata della controversia tributaria produce un effetto estintivo delle opposte pretese, che impedisce di mantenere o far valere domande restitutorie collegate all'atto impositivo definito.
- La domanda di rimborso non è autonoma rispetto all'accertamento definito agevolmente quando concerne le stesse annualità e le stesse somme versate in relazione all'atto impugnato: in tal caso la definizione della lite esclude il rimborso.
- In presenza di una norma agevolativa di chiaro tenore letterale, l'interpretazione deve muovere dal dato testuale e dalla funzione sistematica del condono, senza introdurre effetti di consolidamento favorevoli al contribuente non compatibili con il divieto di rimborso.
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