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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 6499 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della CTR Campania che, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato l'avviso di accertamento relativo all'omessa dichiarazione, ai fini IRPEF per l'anno 1999, di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali contestazioni, poiché il ricorso era privo dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., norma applicabile ratione temporis alle sentenze pubblicate tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i quesiti di diritto non potessero essere desunti dal contenuto dei motivi né dalla loro esposizione argomentativa, dovendo invece essere formulati in modo autonomo, specifico e interrogativo, indicando la fattispecie concreta, la norma applicabile e il principio di diritto richiesto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    ciascun motivo "con la formulazione di un quesito di diritto"

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, ogni motivo doveva concludersi con un quesito di diritto autonomo, specifico e formulato in forma interrogativa. La semplice esposizione della questione o della censura nel corpo del motivo non era sufficiente.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    La disciplina introdotta dal decreto legislativo si applicava ai ricorsi per cassazione contro sentenze d'appello pubblicate dopo il 1° marzo 2006 e prima dell'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47

    Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con effetto dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma restava applicabile ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo precedente, come quella in esame.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i requisiti formali del ricorso devono essere verificati in base alla disciplina vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non necessariamente alla data di proposizione del ricorso.
  • Quando una norma processuale richiede un quesito di diritto, esso deve essere formulato separatamente e in modo autosufficiente: occorre descrivere il fatto concreto, individuare lo schema normativo applicabile e porre una domanda giuridica in forma interrogativa.
  • La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della controversia se manca un requisito formale prescritto dalla legge.
  • La presenza di argomentazioni giuridiche nei motivi o la formulazione implicita della questione non sostituisce un requisito formale espresso, quando la legge richiede una specifica sintesi o un quesito autonomo.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.

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