Cassazione Penale, Sentenza n. 40748/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, respingendo l'istanza di restituzione dei beni e delle somme sequestrati dopo la condanna per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., ha disposto la confisca dei medesimi richiamando l'obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 240-bis c.p.. Il ricorso denunciava errata applicazione della confisca obbligatoria (art. 240-bis), mancata verifica e motivazione circa la sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti del condannato e illogicità della motivazione per non aver accertato preliminarmente la sproporzione né richiesto/provato dall'accusa tale condizione prima di richiedere la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. I giudici hanno rilevato una carenza motivazionale sostanziale: la Corte d'appello si era limitata a prendere atto della mancata "giustificazione" da parte del condannato, senza che la parte pubblica avesse prima dimostrato la sproporzione tra beni sequestrati e redditi/patrimonio o il relativo nesso con l'attività delittuosa. La Cassazione ha precisato che l'art. 240-bis opera una presunzione iuris tantum che può essere ribaltata con specifiche e verificate allegazioni, e ha stabilito che spetta in primo luogo alla parte pubblica indicare e al giudice accertare la sproporzione; in difetto la confisca non può essere disposta. Perciò l'ordinanza è nulla per insufficiente motivazione e dovrà essere riconsiderata con adeguata istruttoria e motivazione sulla sproporzione (con rigore proporzionale all'entità delle somme sequestrate).
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
"sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, …, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"
La disposizione stabilisce una presunzione iuris tantum di accumulazione illecita che consente la confisca, ma la sua operatività richiede preliminarmente l'accertamento della sproporzione tra beni e redditi; tale presunzione può essere efficacemente contrastata dal condannato mediante specifiche e verificate allegazioni. Non è automatica: la parte pubblica deve prima documentare o indicare elementi di sproporzione e il giudice deve motivare la valutazione.
art. 512-bis cod. pen.
Reato per il quale il ricorrente è stato condannato; rientra tra i reati richiamati dall'art. 240-bis che possono dare luogo alla confisca obbligatoria se sussistono i relativi presupposti.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b ed e)
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b (violazione di legge) e lett. e (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto sussistenti vizi di legge e carenza motivazionale tali da giustificare l'annullamento.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale; la decisione è stata presa conformemente alle norme sul procedimento.
Massime di principio
- La confisca obbligatoria prevista dall'art. 240-bis non opera automaticamente per il solo fatto della condanna: prima di disporla il giudice deve accertare e motivare la sproporzione tra beni sequestrati e redditi o attività economica del condannato.
- L'onere iniziale di indicare elementi di sproporzione spetta alla parte pubblica; solo dopo questa dimostrazione si attiva l'onere di allegazione/rebuttal da parte del condannato (onere di allegazione e produzione, non inversione piena dell'onere della prova).
- La presunzione di illecita accumulazione ai sensi dell'art. 240-bis è iuris tantum: può essere superata con specifiche e verificate allegazioni/documenti che dimostrino la legittima provenienza dei beni.
- Se il giudice dell'esecuzione si limita a constatare la mancata "giustificazione" da parte del condannato senza che la pubblica accusa abbia provato o indicato la sproporzione, la motivazione è insufficiente e la confisca non può essere disposta.
- La motivazione richiesta al giudice deve essere tanto più rigorosa quanto più modeste sono le somme o i beni sequestrati: il rigore probatorio/motivazionale è proporzionale all'entità dell'ablazione patrimoniale.
- In assenza di contestazione specifica sulla sproporzione, il soggetto non è tenuto ad anticipare e fornire giustificazioni sull'origine dei beni; il contraddittorio e l'istruttoria devono essere rispettati prima di adottare misure ablative definitive.
Testo integrale
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